Supplementary pension appeal dismissed; court rejects nullity claim and applies correct age requirement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Paola Giachetti's appeal against the Florence Court of Appeal's rejection of her supplementary pension claim. Giachetti argued the lower court's decision was null due to insufficient reasoning and incorrectly applied age requirements based on outdated legislation. The court ruled that the lower court's reasoning was clear and that the correct age threshold must be determined by the law in force at the time the administrative request was submitted, not when the main pension was granted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, n. 4 c.p.c.; Art. 5 I. n. 1338/62; Art. 24 d.l. n. 201/11: The reasoning of a judgment based on relationem is valid if the cited text makes the court's logic clear; supplementary pension age requirements are determined by the legislation in force at the time the administrative request is filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso 3953-2016 proposto da: GIACHETTI PAOLA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIATERESA GRIMALDI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 2442 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 577/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/11/2015 R.G.N. 444/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di pensione supplementare di vecchiaia a carico della Gestione Commercianti avanzata da Giachetti Paola, già titolare di pensione liquidata dall'Inpdap. L'Inps aveva respinto la domanda amministrativa in quanto la ricorrente non possedeva il requisito anagrafico richiesto. La Corte d'Appello motivava per relationem, riportando il contenuto di una sentenza resa tra l'Inps e un terzo soggetto; sentenza che escludeva il diritto alla pensione supplementare in quanto il requisito anagrafico non era posseduto alla data della domanda amministrativa. Contro la sentenza, Giachetti Paola ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L'Inps resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, Giachetti Paola deduce violazione dell'art.132, n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. La sentenza sarebbe nulla in quanto motivata solo per relationem, senza menzionare le norme applicabili al caso di specie né i fatti rilevanti di causa. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.5 I. n.1338/62, nonché dell'art.24, co.3 e 14 d.l. n.201/11 conv. con mod. con I. n.214/11. La sentenza avrebbe erralo nel ritenere insussistente il requisito anagrafico in capo alla ricorrente, maturato in 60 anni ai sensi della I. n.247/07.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile purché dalla giustapposizione del testo redatto dal giudice e di quello cui quest'ultimo fa rinvio risulti con sufficiente chiarezza e precisione il suo ragionamento (Cass.3920/11), nel caso di specie dal testo della sentenza e in particolare dalla prima parte contenente le considerazioni svolte dal collegio, coordinata con la seconda parte, contenente la motivazione per relationem, si riesce a comprendere il ragionamento compiuto dal collegio.
Esso può così riassumersi: all'epoca della domanda di pensione supplementare, la ricorrente non aveva maturato il requisito anagrafico richiesto, ovvero 64 anni e 9 mesi, il quale doveva essere maturato alla data di presentazione della domanda amministrativa, secondo la legge in vigore al tempo della domanda stessa. Seppur esposto in maniera succinta, e facendo proprie le valutazioni svolte dall'Inps al tempo in cui ebbe a rigettare la domanda, il ragionamento della Corte posto a base del dispositivo è intellegibile, con esclusione del vizio di nullità ai sensi dell'art.132, n.4 c.p.c.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Questa Corte, con orientamento consolidato e dal quale non v'è motivo di discostarsi (v., tra le altre, Cass.9293/16, Cass.22009/10, Cass.22010/19, Cass.18169/20, Cass.31519/21), ha affermato che la pensione supplementare di vecchiaia costituisce un beneficio autonomo, sicché il regime dell'età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione.
Il riferimento al requisito anagrafico di 60 anni, secondo la I. n.247/07, non è quindi pertinente, poiché occorre aver riguardo al requisito anagrafico imposto dalla legislazione vigente al tempo della domanda amministrativa, ovvero all'art.24, co.6, lett.
b) d. I. n.201/11, conv. con mod. con I. n.214/11. Parimenti non pertinente è il richiamo in ricorso all'art.24, co.3 d.l. n.201/11, poiché tale norma mira a far salvo il requisito anagrafico previsto dalla legislazione vigente, se già maturato. Tuttavia, come detto, la legislazione previgente al d.l. n.201/11 è irrilevante ai fini della pensione supplementare di vecchiaia, ai cui finì si deve aver rìguardo alla legislazione in essere al tempo della domanda amministrativa. Il principio di diritto seguito dalla sentenza impugnata è conforme ai precedenti di questa Corte, sì che non si appalesa la violazione di legge denunciata nel secondo motivo.
Poiché l'orientamento dì legittimità formatosi sul punto è successivo al ricorso, le spese del presente giudizio sono compensate. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite del presente giudizio; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.6.22 Il Presidente Dr. Umberto Berrin