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Ordinanza — n. 29394/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on mobility indemnity calculation based on statutory integration salary rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29394/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Vincenzo Buonpensiero's cassation appeal against the Bari Court of Appeal's decision denying his mobility indemnity claim. Buonpensiero argued the lower court incorrectly calculated the benefit based on integration salary rather than his actual pre-termination earnings, while the INPS contended the statutory formula strictly requires the integration salary amount. The court ruled the first ground unfounded because jurisprudence mandates the indemnity be tied to the integration salary, and the second ground was inadmissible due to a lack of new factual evidence and improper criticism of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge n. 223/1991; Art. 360 c.p.c.: The mobility indemnity quantum is strictly determined by the extraordinary integration salary, precluding alternative calculations based on actual prior earnings or claims of contradictory motivation when the lower court's reasoning aligns with established case law.

Parole chiave

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mobility indemnity calculation integration salary treatment cassation appeal dismissal procedural inadmissibility labor termination benefits indennità di disoccupazione calcolo dell'indennità d'uscita indennità di nuova sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 7 commi 1 e 2 della legge n. 223/1991
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell'art. 7 commi 1 e 2 della legge n.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
223/91, in relazione all'art. 360 primo comma n.
Art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.
348 ter c.p.c., che preclude la censura ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. sugli stessi fatti (cfr.
Art. 348 ter c.p.c.
Il secondo motivo è inammissibile, in via preliminare, per l'esistenza di una doppia decisione "conforme", ex art. 348 ter c.p.c., che preclude la censura ai sensi dell'art.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.
art. 348 ter c.p
Il secondo motivo è inammissibile, in via preliminare, per l'esistenza di una doppia decisione "conforme", ex art. 348 ter c.p.c., che preclude la censura ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15902/2004
Cass. n. 18588/2003
Cass. sez. un.n. 8053/2014
sez. un.n. 8053/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24814-2016 proposto da: BUONPENSIERO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI MARTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO ANTONIO CASIERE; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 2322 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1393/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/05/2016 R.G.N. 267/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 24814/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 17 maggio 2016 n. 1393, la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello proposto da Buonpensiero Vincenzo avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che rigettava il ricorso promosso da quest'ultimo, il quale premesso di essere stato collocato in mobilità dal 1° luglio 2002 sino al 10 gennaio 2003 (data in cui era andato in pensione) a seguito di licenziamento per riduzione di personale, chiedeva che l'Inps gli erogasse il trattamento previsto dall'art. 7 commi 1 e 2 della legge n. 223/91, pari, a suo dire, al 100% della retribuzione (mentre lamentava di aver percepito una retribuzione inferiore).

Nella contumacia dell'Inps il tribunale rigettava la domanda, perché il ricorrente aveva percepito il trattamento spettantegli e pari al 100% del trattamento di CIGS. A supporto delle ragioni della propria decisione di rigetto, la Corte d'appello ha confermato le ragioni del giudice di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d'appello, Buonpensiero Vincenzo ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l'Inps ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell'art. 7 commi 1 e 2 della legge n. 223/91, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'indennità di mobilità andasse commisurata al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, invece che sulla base di quanto percepito nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro e, quindi, se non collocato prima in CIGS, sulla base della retribuzione effettivamente percepita prima della risoluzione del rapporto di lavoro (e, quindi, nella misura del 100% della retribuzione percepita prima del licenziamento).

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte di appello avrebbe contraddittoriamente equiparato ai fini della corresponsione dell'indennità di mobilità le due distinte ipotesi sopra delineate del lavoratore che transita prima in CIGS rispetto a quello che viene posto in mobilità subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro al quale competerebbe il 100% della retribuzione da ultimo percepita. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "(...) l'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 determina il quantum dell'indennità di mobilità facendolo coincidere per i primi dodici mesi con il trattamento straordinario di integrazione salariale, percepito dagli stessi lavoratori ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, e paramentrandolo all'80% dello stesso trattamento per i mesi successivi(...)" (Cass. n. 15902/2004 non massimata, 18588/03). Nella specie, non sussistono, pertanto, due distinte ipotesi del lavoratore che viene collocato in mobilità dopo essere stato posto in CIGS e del lavoratore che viene posto in mobilità subito dopo essere stato licenziato, al fine del quantum dell'indennità di mobilità, che è sempre parametrata all'80% del trattamento di integrazione salariale straordinario.

Il secondo motivo è inammissibile, in via preliminare, per l'esistenza di una doppia decisione "conforme", ex art. 348 ter c.p.c., che preclude la censura ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. sugli stessi fatti (cfr. Cass. sez. un.n. 8053/2014), e perché solleva sotto il profilo motivazionale censure che attengono al merito della interpretazione delle norme applicate, che il ricorrente critica ma in termini di mero dissenso senza confrontarsi con il chiaro tenore testuale che equipara, ai fini della corresponsione dell'indennità di mobilità l'ipotesi di chi transita preliminarmente nel trattamento CIGS e chi viene posto in mobilità subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che quantifica nell'importo di C 1.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Rom