Cassation court dismisses appeal for lack of necessary co-litigation with INPS, remanding case to first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that ordered Intesa San Paolo to pay social security contributions to INPS. The court found that the necessary co-litigation with INPS was violated because the social security institute was never summoned to the proceedings. Consequently, the judgment was quashed and the case was remanded to the first instance judge to integrate the missing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, co. 28 I. n. 662/96; Art. 354 c.p.c.: When necessary co-litigation with a social security institute is violated in a judgment ordering contributions, the appeal is dismissed and the case is remanded to the first instance to integrate the missing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 16831-2016 proposto da: INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIALUCREZIA TURCO; - ricorrente principale - contro ALBANO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 416/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 07/01/2016 R.G.N. 21/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava Intesa San Paolo spa a pagare all'Inps differenze contributive destinate al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", istituito con DM 28.4.2000, n.158. Riteneva la Corte che, nella retribuzione assoggettabile a contribuzione, dovessero essere inclusi anche gli elementi accessori (es. straordinari, premi di produttività) e non solo le voci fisse retributive. Escludeva di contro che sulle differenze contributive riconosciute spettasse la rivalutazione ai sensi dell'art.7, co.5 d. Igs n.184/97; tale norma riguardava la sola contribuzione volontaria, tale non essendo quella destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà. Contro la sentenza Intesa San Paolo spa ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Albano Maria resiste con controricorso contenente ricorso incidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso principale si deduce violazione del contraddittorio. La sentenza aveva condannato l'istituto di credito al pagamento in favore dell'Inps senza che l'ente fosse mai stato evocato in giudizio, nonostante la sussistenza di litisconsorzio necessario. Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2, co.28 I. n.662/96, degli artt.7, co.5 e 10 e 12 D.M. n.158/00, nonché dell'art.12 I. n.153/69. La Corte non avrebbe considerato che la contribuzione al fondo aveva natura figurativa e che la retribuzione rilevante ai fini di tale contribuzione è composta dalle voci fisse, non anche da quelle accessorie.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale, Albano Maria deduce violazione dell'art.2, co.28 I. n.662/93 (rectius, 1996), degli arti_ e ss. D.M. n.158/00, nonché del d. Igs. n.184/97. La Corte avrebbe errato nell'escludere la natura volontaria della contribuzione dovuta al Fondo di solidarietà. Il primo motivo di ricorso principale è fondato. Premesso che l'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità se, come è nel caso di specie, venga individuato il terzo pretermesso e vengano allegati i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'integrazione del contraddittorio (Cass.23634/18, Cass.11043/22), la sentenza ha condannato il datore di lavoro al versamento di contributi previdenziali all'Inps, che mai è stato evocato in giudizio.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale (Cass.8956/20; v. anche Cass.17320/20). Tale orientamento ha superato quello evocato in controricorso richiamando Cass.5030/81. Dallo stesso non v'è ragione di discostarsi, avendo posto il doveroso accento sul fatto che la sentenza di condanna a versare contributi all'Inps è condanna ad un facere, condanna che, in assenza di partecipazione dell'Istituto al giudizio, non avrebbe alcun effetto nei suoi confronti.
In applicazione dell'art.354 c.p.c., le parti vanno rimesse davanti al primo giudice, che provvederà all'integrazione del contraddittorio. Il giudice di primo grado deciderà anche sulle spese del presente grado. p.q.m. La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione Roma, deciso all'adunanza camerale del 9.6.22 Il Presidente Dr. Umberto Berrino L-2 DEPOSITAT6 IN CANCELLERIA oggi, 11 0 VIT. 2022 IICANC RTO Massin