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Ordinanza — n. 29386/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses social incentive claim due to statutory time bar expiration despite procedural arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29386/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the plaintiff's appeal against the second-instance rejection of a social incentive contribution claim. The plaintiff argued that a conditional waiver of the LSU project relationship existed and that the cooperative's function was merely stabilizing, while the INPS contended the claim was time-barred. The court ruled that the statutory limitation period had expired, rendering the claim inadmissible regardless of the substantive arguments regarding the cooperative's role or other beneficiaries.

Regesto Legislator

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Art. 47 DPR 639/70; Art. 3, 4 D.M. 21.5.98: The expiration of the statutory limitation period for claiming social incentives constitutes a substantive bar that precludes the award of the benefit, even if procedural defects or conditional waivers are alleged.

Parole chiave

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social incentive contribution statutory limitation period LSU project waiver cooperative stabilization function time bar expiration INPS administrative claim conditional waiver validity assistenza e previdenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 47 DPR 639/70
Il ricorso incidentale dell'INPS è proposto per l'unico motivo della maturazione della decadenza ex art. 47 DPR 639 del 70.
Art. 3 D.M. 21.5.98
Art. 4 D.M. 21.5.98
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'articolo 12 d.lgs. 468/97 e degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale su citato, per avere la corte territoriale trascurato che vi era una rinuncia al rapporto di LSU, sia pure condizionata all'accoglimento della domanda di incentivo.
Art. 12 D.Lgs. 468/97
articolo 12 d.lgs. 468/97
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'articolo 12 d.lgs. 468/97 e degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale su citato, per avere la corte territoriale trascurato che vi era una rinuncia al rapporto di LSU, sia pure condizionata all'accoglimento della domanda di incentivo.

Giurisprudenza citata

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Cassazione Sez. 6, Ordinanza n. 2805 del 31/01/2022
Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14039 del 21/05/2021
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3290 del 28/03/1998
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23531 del 18/11/2016
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18528 del 09/09/2011
Cassazione Sez. 6, Ordinanza n. 17653 del 25/08/2020
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26977-2016 proposto da: VECCARO CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 73, presso lo studio dell'avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CAMPANELLA; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESAREBECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3164/2015 della CORU'E D'APPELLO di BARI, depositata il 22/12/2015 R.G.N. 1096/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. _ Adunanza camerale del 9 giugno 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 18 - Veccaro contro INPS Con sentenza del 22.12.15 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del 25.11.12 del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda della lavoratrice in epigrafe -LSU e altresì socia di cooperativa- per la corresponsione del contributo a titolo di incentivo previsto dall'articolo 3 comma 5 decreto ministeriale 21.5.98, pari ad euro 9296. In particolare la corte territoriale ha ritenuto che la lavoratrice mai avesse rinunciato al progetto LSU e che la cooperativa aveva funzione di stabilizzare lavoratori con prosecuzione dell'originaria attività.

Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per due motivi, cui resiste con controricorso l'INPS, che propone ricorso incidentale per un motivo, illustrato da memoria. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'articolo 12 d.lgs. 468/97 e degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale su citato, per avere la corte territoriale trascurato che vi era una rinuncia al rapporto di LSU, sia pure condizionata all'accoglimento della domanda di incentivo. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto ostativa la stabile opportunità occupazionale assicurata dalla cooperativa e trascurato che la cooperativa aveva svolto attività anche per altri soggetti, lamentando inoltre che tre soci su sei avevano ottenuto giudizialmente l'incentivo di che trattasi, negato alla ricorrente.

Il ricorso incidentale dell'INPS è proposto per l'unico motivo della maturazione della decadenza ex art. 47 DPR 639 del 70. Il Collegio esamina preliminarmente la questione sollevata nel ricorso incidentale, sia per il carattere più "liquido" della stessa, sia in quanto preliminare sul piano logico giuridico rispetto al merito del ricorso (v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2805 del 31/01/2022; Sez. 1 - , Ordinanza n. 14039 del 21/05/2021, Rv. 661395 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida).

Del resto, a tale esame preliminare non osta la natura condizionata del ricorso incidentale, atteso che la questione non è stata esaminata in appello ma è stata rilevata per la prima volta in cassazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3290 del 28/03/1998, Rv. 514058 - 01; Sez. L - , Sentenza n. 23531 del 18/11/2016, Rv. 642082 - 01). Il motivo del ricorso incidentale è fondato; da un lato, la decadenza è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio, e quindi è opponibile anche tardiva mente dall'istituto previdenziale (Cassazione Sez.

L, Sentenza n. 18528 del 09/09/2011, Rv. 619099 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17653 del 25/08/2020, Rv. 658938 - 01); dall'altro lato, nella specie il termine è pacificamente decorso (il ricorso giurisdizionale è del 16.6.04, proposto dunque oltre la soglia massima di un anno e trecento giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30.1.01). Il ricorso principale resta assorbito. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio (posto che la decadenza spiega effetti di carattere sostanziale).

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del rilievo della decadenza solo in sede di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa le spese d