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Ordinanza — n. 29385/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal against labor credit priority in bankruptcy, upholding cumulative interest and revaluation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29385/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Sicilcassa's appeal against a lower court ruling that granted privileged status to a worker's pension fund claim in an administrative liquidation. The court held that the specific statutory rule prohibiting the cumulation of interest and monetary revaluation applies only to mandatory pension funds, not to supplementary pension funds paid by the employer. Consequently, the lower court correctly applied the rule allowing cumulative interest and revaluation up to the definitive state of the debtor's assets.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 6, legge 412/1991; Art. 59 L. Fall.: The prohibition on cumulating interest and monetary revaluation applies exclusively to mandatory pension funds, not supplementary employer-paid pensions, allowing cumulative interest and revaluation for labor credits in bankruptcy.

Parole chiave

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administrative liquidation labor credit priority supplementary pension fund cumulation of interest monetary revaluation bankruptcy procedure privileged claim reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 2099 c.c.
Art. 429 comma 3 c.p.c.
Art. 80 Testo Unico Bancario
Art. 55 L. Fall.
Art. 2751 bis c.c.
Art. 16 comma 6 legge 412/1991
605193 - 019) che l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.
Art. 54 comma 3 L. Fall.
Art. 59 L. Fall.
articolo 2117 c.c
con garanzia ex articolo 2117 c.c.
articolo 2099 c.c
Con il primo motivo si deduce violazione dell' articolo 2099 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 18041 del 14/09/2015
Quanto al cumulo degli accessori, questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 18041 del 14/09/2015, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 25889 del 28/10/2008
636942 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 25889 del 28/10/2008, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005
Quanto al dies ad quem degli accessori, hanno precisato Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005 (Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 14758 del 18/06/2010
582237 - 01) e Sez. 1, Sentenza n. 14758 del 18/06/2010 (Rv.
Sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11972-2016 proposto da: SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 TROJA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2305 VIA MICHELANGELO POGGIOLI 2, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MAURO, rappresentato e difeso dagli avvocati GISELLA SPALLINO, CIRO MARCELLO ANANIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 193/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/01/2016 R.G.N. 445/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 9 giugno 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - Causa numero 16 -Sicilcassa contro Troja Con sentenza del 30.1.16 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 12.3.10 del tribunale della stessa sede che aveva ammesso in via privilegiata al passivo • 'ella liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa la somma (di euro 22.520, oltre rivalutazione e interessi) richiesta dal lavoratore in epigrafe per riscatto quota contributi versati al fondo integrativo pensioni dei dipendenti Sicilcassa, ritenendo la natura retributiva delle somme erogate dal f.i.p. con garanzia ex articolo 2117 c.c. e applicabilità dell'articolo 10 d.lgs. 124 del 93 (ritenendo la norma applicabile anche a fondo di previdenza integrativa a prestazione definita basato sul criterio della ripartizione).

In particolare, per quel che qui rileva, la corte ha ritenuto il credito quale credito di lavoro ed applicato l'articolo 59 della Legge Fallimentare (quale risultante all'esito della pronuncia costituzionale n. 361/96); ha quindi ha attribuito gli accessori in cumulo, la rivalutazione fino al momento in cui lo stato passivo era divenuto definitivo, e gli interessi fino alla liquidazione dell'attivo mobiliare. Avverso tale sentenza ricorre la Sicilcassa per due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione dell' articolo 2099 c.c. e 429 comma 3 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto la natura retributiva del fondo ed attribuito congiutamente rivalutazione ed interessi.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 80 testo unico bancario, 55 legge fallimentare e 2751 bis c.c., per avere la corte territoriale trascurato che il credito previdenziale non ha natura privilegiata e perciò gli interessi decorrono solo fino alla data di dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa e non oltre. Il ricorso è infondato per entrambi i profili dedotti. Quanto al cumulo degli accessori, questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 18041 del 14/09/2015, Rv. 636942 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 25889 del 28/10/2008, Rv. 605193 - 019) che l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro (fattispecie relativa a trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo costituito dalla Sicilcassa s.p.a).

Quanto al dies ad quem degli accessori, hanno precisato Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005 (Rv. 582237 - 01) e Sez. 1, Sentenza n. 14758 del 18/06/2010 (Rv. 613723 - 01) che, alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, della legge fall., sono dovuti senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo.

La sentenza impugnata si è attrenuta a tali principi, sicchè il ricorso va respinto. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio dei contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma