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Ordinanza — n. 29378/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses pension appeal citing lack of contradiction and irrelevant cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29378/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Teresa Coata's cassation appeal against a lower court ruling on her pension revaluation. Coata argued procedural violations regarding an out-of-session order and substantive errors in calculating foreign pension sums, while INPS defended the lower court's decision. The court dismissed the appeal because the contested order was part of the official court record, and the cited grounds were legally irrelevant to the actual decision.

Regesto Legislator

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Art. 176 c.p.c.; Art. 366 n. 4 c.p.c.: The court record of a hearing is presumed true without a false accusation, and cassation grounds must directly relate to the operative part of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal procedural contradiction principle pension revaluation calculation court record presumption irrelevant cassation grounds mantenimento della previdenza istituti di previdenza ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 176 c.p.c.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
11637 del 2016, 24765 del 2017, 15517 del 2020); che del pari inammissibile è il terzo motivo, non essendo possibile veicolare sub specie di violazione dell'art. 2697 c.c. e/o degli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 10 I. n. 160/1975
artt. 2697 c.c
art. 2697 c.c
11637 del 2016, 24765 del 2017, 15517 del 2020); che del pari inammissibile è il terzo motivo, non essendo possibile veicolare sub specie di violazione dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 440 del 2009
Cass. n. 26105 del 2014
Cass. n. 36727 del 2021
Cass. n. 17125 del 2007
(Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass.
Cass. nn. 11637 del 2016
17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016, 24765 del 2017, 15517 del 2020); che del pari inammissibile è il terzo motivo, non essendo possibile veicolare sub specie di violazione dell'art.
Cass. n. 24765 del 2017
Cass. n. 15517 del 2020
Cass. nn. 13395 del 2018
Cass. n. 18092 del 2020
Cass. n. 27000 del 2016
Cass. n. 6774 del 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 18697-2016 proposto da: COATA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO, 39, presso lo studio dell'avvocato MARIO MAllEO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1797 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 233/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/02/2016 R.G.N. 189/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 12.2.2016, la Corte d'appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Teresa Coata volta alla riliquidazione della pensione di riversibilità in regime di convenzione internazionale con gli incrementi in cifra fissa di cui all'art. 10, comma 30, I. n. 160/1975; che avverso tale pronuncia Teresa Coata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 136 e 176 c.p.c. e del principio del contraddittorio, per avere la Corte di merito riformato in suo danno la pronuncia di prime cure in ragione della mancata ottemperanza ad un ordine di esibizione asseritamente reso con ordinanza pronunciata all'udienza del 4.3.2015 ma, in realtà, disposto fuori udienza e senza che dell'ordinanza fosse stata data comunicazione ai procuratori costituiti; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 10, I. n. 160/1975, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prova dell'importo della pensione estera costituisse presupposto necessario della maggiorazione invocata e che il relativo onere probatorio gravasse sulla parte attrice; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che non fosse stata data prova del requisito di cui al secondo motivo, nonostante l'avvenuto deposito di idonea documentazione; che, con riguardo al primo motivo, è consolidato il principio secondo cui al verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, deve attribuirsi fede privilegiata fino a querela di falso sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, di talché, in difetto della descritta querela e di una sentenza che accerti la non veridicità del verbale, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 176, comma 2°, c.p.c., giusta il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (Cass. nn. 440 del 2009, 26105 del 2014, 36727 del 2021); che, nella specie, l'ordinanza de qua, benché redatta su foglio separato, risulta materialmente congiunta al verbale di udienza del 4.3.2015, per modo che affatto irrilevante si palesa la circostanza secondo cui la sua lettura sarebbe stata effettuata alle ore 13.30 in assenza delle parti, essendo onere di queste ultime di presenziare all'udienza fino alla sua conclusione; che, con riguardo al secondo motivo, va preliminarmente rilevato che i giudici di merito hanno affermato che l'odierna ricorrente non aveva dimostrato quale fosse l'ammontare della pensione corrisposta dall'ente straniero al fine di verificare se la somma delle due quote fosse superiore al trattamento minimo (cfr. in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); che, indipendentemente dalla correttezza in diritto della superiore affermazione, è palese che la censura formulata con il motivo in esame appare manifestamente estranea alla rado decidendi della sentenza impugnata, non essendo in discussione che i due pro rata si dovessero sommare ma semplicemente l'importo di quello estero da sommare a quello italiano, di talché non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del motivo dì ricorso, non potendo quest'ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016, 24765 del 2017, 15517 del 2020); che del pari inammissibile è il terzo motivo, non essendo possibile veicolare sub specie di violazione dell'art. 2697 c.c. e/o degli artt. 115 e 116 c.p.c. l'apprezzamento che il giudice di merito abbia fatto circa l'idoneità del materiale probatorio acquisito agli atti al fine di dimostrare la fondatezza o meno del fatto costitutivo del diritto (Cass. nn. 13395 del 2018, 18092 del 2020, 27000 del 2016, 6774 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1