Italian Supreme Court dismisses pension appeal as it cannot re-examine factual findings on minimum threshold proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Carmela Ciambotti's cassation appeal inadmissible against the Rome Court of Appeal's decision rejecting her pension restoration claim. Ciambotti argued that the lower court failed to prove the required minimum threshold for fixed increases, while INPS merely filed a power of attorney without substantive defense. The court ruled that appellate courts cannot re-evaluate factual determinations made by the trial judges regarding the Italian pro rata benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 30, I. n. 160/1975; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible when it seeks a re-examination of factual findings established by the court of first instance regarding the proof of statutory minimum thresholds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RDINANZA sul ricorso 18695-2016 proposto da: CIAMBOTTI CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO, 39, presso lo studio dell'avvocato MARIO MAZZEO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 8348/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2016 R.G.N. 973/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 26.1.2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda con cui Carmela Ciambotti aveva chiesto la ricostituzione della propria pensione di reversibilità con l'inclusione degli aumenti in cifra fissa ex art. 10, comma 30, I. n. 160/1975, già spettanti al proprio dante causa; che avverso tale pronuncia Carmela Ciambotti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10, I. n. 160/1975, per avere la Corte territoriale ritenuto che non fosse stata data prova dell'avvenuto superamento del minimo tabellare necessario per poter fruire degli aumenti in cifra fissa; che il motivo è inammissibile, pretendendo di ottenere un riesame dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine alla misura del pro rata italiano di cui era beneficiario il dante causa dell'odierna ricorrente (che è l'unico rilevante ai fini di poter fruire degli aumenti in questione: cfr. in tal senso Cass. nn. 25881 del 2008 e 18744 del 2013, i cui dicta sono stati ribaditi da Cass. n. 7308 del 2016), che è cosa non possibile in questa sede di legittimità; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l'INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificato; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18.5.20