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Ordinanza — n. 29284/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to unnotified withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29284/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the plaintiff withdrew the lawsuit before the hearing without notifying the opposing party or their counsel. The lower court had previously ruled in favor of the Ministry regarding the plaintiff's employment status, leaving no further legal interest to pursue. Consequently, the appeal was rejected as a dilatory or pretextuous action lacking substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of the lawsuit not notified to the opposing party constitutes a subsequent lack of interest, rendering the appeal inadmissible and subject to cost compensation.

Parole chiave

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subsequent lack of interest unnotified withdrawal cassation inadmissibility dilatory appeal cost compensation restituzione delle indennità di disoccupazione risarcimento per errore giudiziario nuova formazione nella stessa professione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019).
Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014
13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19771/2017 R.G. proposto da Paola Sarzana, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pistilli ed elettivamente domiciliata in Roma, via Nazario Sauro 16; - ricorrente - contro Ministero Istruzione Università e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 49/2017 del 7 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Paola Sarzana ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo che: aveva stipulato plurimi contratti a termine con il Ministero nel comparto scuola pubblica quale docente; sui contratti il cui termine coincideva con la fine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) non era stata indicata per iscritto la specifica ragione giustificatrice dell'apposizione del termine; i contratti erano stati conclusi in successione ed il lavoro era stato prestato per un periodo superiore a tre anni.

La ricorrente ha dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/77/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato. Il Tribunale di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 758 del 2009, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando illegittimi i contratti a termine stipulati dopo il 24 ottobre 2001, con condanna di parte resistente a risarcire i danni in misura pari a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione.

Paola Sarzana ha proposto appello. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto anch'esso autonomo appello.La Corte d'appello di Roma, riuniti i due gravami, con sentenza n. 49/2017, ha accolto il solo appello del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, rigettando l'originaria domanda di Paola Sarzana. A fondamento della sua decisione, la corte territoriale ha posto la circostanza che Paola Sarzana era stato assunta a tempo indeterminato quale docente con immissione nei ruoli del MIUR per l'anno scolastico 2011-2012 e che la medesima Sarzana nulla aveva allegato circa l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo.

Paola Sarzana ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia prima della celebrazione dell'udienza che, però, non risulta sia stato notificato alla controparte o comunicato al suo difensore. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019). In ragione dell'esito della lite, le spese sono compensate. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 in quanto, secondo il prevalente orientamento di questa S.C., condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014).

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; - compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella