Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the applicant's withdrawal without notifying the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant withdrew the request before the hearing without notifying the opposing party or their counsel. Although the applicant had previously argued that fixed-term contracts were illegal and sought conversion to indefinite employment, the procedural defect rendered the appeal void. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked interest due to the applicant's conduct, dismissing the request without examining the merits of the labor dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, c.p.c.; Art. 366, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant withdraws the request before the hearing without notifying the opposing party, resulting in a subsequent lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17936/2017 R.G. proposto da Donatella Margutti, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pistilli ed elettivamente domiciliato in Roma, via Nazario Sauro 16; - ricorrente - contro Ministero Istruzione Università e Ricerca; - resistente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 55/2017 del 16 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Donatella Margutti ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo che: aveva stipulato plurimi contratti a termine con il Ministero nel comparto scuola pubblica; sui contratti il cui termine coincideva con la fine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) non era stata indicata per iscritto la specifica ragione giustificatrice dell'apposizione del termine; i contratti erano stati conclusi in successione ed il lavoro era stato prestato per un periodo superiore a tre anni.
La ricorrente ha dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato. Il Tribunale di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 81 del 2010, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando illegittima l'apposizione del termine ai contratti, con condanna di parte resistente a risarcire i danni.
Donatella Margutti ha proposto appello. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto appello incidentale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 55/2017, ha accolto il solo appello incidentale, rigettando l'originaria domanda di Donatella Margutti. A fondamento della sua decisione, la corte territoriale ha posto la circostanza che Donatella Margutti era stato assunta a tempo indeterminato con immissione nei ruoli del MIUR, così ottenendo il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio, e che la medesima Margutti nulla aveva allegato circa l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo.
Donatella Margutti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha solo depositato un atto di costituzione per l'eventuale partecipazione all'udienza die discussione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia prima della celebrazione dell'udienza che, però, non risulta sia stato notificato alla controparte o comunicato al suo difensore. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019). In ragione della condotta processuale della P.A., non deve essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 in quanto, secondo il prevalente orientamento di questa S.C., condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014).
P.Q.M.
La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza ( d'interesse; - nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella c