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Ordinanza — n. 29281/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders costs against withdrawing parties under CPC Art. 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29281/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the case. Although the defendant refused to accept the withdrawal, the court ruled that such an act is legally effective and creates res judicata, eliminating the interest to contest the lower court's judgment. Consequently, the proceedings were terminated, and the withdrawing plaintiffs were ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal produces immediate procedural effects and extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, as it renders the contested judgment final and removes the interest in continuing the litigation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings res judicata effect litigation costs allocation cassation procedure ricorso per risarcimento danni rimborso delle spese di viaggio indennizzo per rumore aeroportuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 306 c.p.c.
ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11033/2019
fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass.
Cass. n. 9611/2016
11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass.
Cass. n. 3971/2015
9611/2016, Cass. n. 3971/2015);
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Testo completo

lq L8 t ORDINANZA sul ricorso 29520/2020 proposto da: AIR ITALY s.p.a. in liquidazione e AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY s.p.a. (AIMFC) in liquidazione, in persona dei loro comuni liquidatori pro tempore, Prof. Enrico Laghi e Dott. Franco Maurizio Lagro, elettivamente domiciliate in Roma al Viale Giulio Cesare, n. 23 presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che le rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro ROCCO Fulvia, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Flaminia, n. 109, presso lo studio dell'avvocato Sergio GALLEANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 104/2020 della CORTE D'APPELLO di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, Sezione lavoro, depositata il 28.9.2020, R.G. n. 19/2020. RILEVATO che:

1. la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, adita dalle attuali due società ricorrenti, con la sentenza qui oggetto di ricorso, così provvedeva: "rigetta il reclamo proposto da Air Italy spa (già Meridiana Fly spa) e da Air Italy Fleet Management Company spa (già Air Italy spa) avverso la sentenza n. 17/2020 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania nel contraddittorio con Rocco Fulvia, della quale accoglie parzialmente l'appello incidentale; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza reclamata che per il resto conferma, condanna le reclamanti al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza ulteriore detrazione; dichiara compensate per metà le spese del giudizio, e condanna le reclamanti alla rifusione della restante metà favore della reclamata che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi C 1.675,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e conclusionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi C 1.230,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13".

2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Air Italy s.p.a. e la Air Italy Fleet Management Company s.p.a. sulla base di quattro motivi, ai quali Rocco Fulvia ha resistito con controricorso. CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale le due società ricorrenti, nel frattempo entrambe poste in liquidazione, hanno notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dagli attuali legali rappresentanti delle ricorrenti e dai difensori di queste ultime;

2. la controricorrente Rocco non ha inteso aderire a tale rinuncia;

3. deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);

4. ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Sergio Galleano, dichiaratosi anticipata rio;

5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000.00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, e che distrae in favore del difensore della controricorrente. Così deciso in Roma, nell'Adunanz