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Ordinanza — n. 29226/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguished proceedings and allocated litigation costs equally between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29226/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's withdrawal of the request without the respondent's acceptance. The underlying dispute concerned a monthly allowance for a former prison assistant transitioning to a civil role, which the lower court had denied based on the privatization of public employment and the general rule of salary absorption. Because the appellant withdrew the appeal, the court terminated the proceedings and ordered an equal sharing of litigation expenses between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 363, c. 1, lett. b) c.p.c.: The judgment is that a cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the request without the respondent's acceptance, and the court must then allocate litigation costs between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation cassation procedure public employment transition restituzione dell'assistenza sociale riduzione dell'aiuto sociale revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 363, c. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 24723-2016 proposto da: MONTEDORO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29 SCALA IX INTERNO 11, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FIORE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO SALVETTI; - ricorrente - contro 2022 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro 1784 pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 68/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/04/2016 R.G.N. 164/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. • RILEVATO che, con sentenza del 26 aprile 2016, la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Macerata, rigettava la domanda proposta da Fabrizio Montedoro nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire, in ragione del transito da assistente di Polizia Penitenziaria nel ruolo civile ex art. 75, d.lgs. n. 443/1992 con il profilo di coadiutore ed assegnazione alla Casa circondariale di Camerino, l'assegno mensile, non riassorbibile e non rivalutabile, attribuito e poi revocato dal Ministero datore, nella sua misura piena; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere invalso, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, che ha coinvolto il personale civile del Ministero di appartenenza e così, all'atto del transito in quel ruolo, anche il Montedoro, il principio della riassorbibilità dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, escludendo così che l'assegno ad personam che, ai fini del mantenimento del più favorevole trattamento economico anche nel nuovo ruolo possa restare integro a fronte di successivi aumenti di stipendio salva previsione ad hoc, da ritener di carattere eccezionale, della contrattazione collettiva; che per la cassazione di tale decisione ricorreva il Montedoro, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero; che, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, privo dell'accettazione della controparte, rinuncia di cui il Collegio all'odierna udienza dava atto, dichiarando l'estinzione del giudizio e compensando tra le parti le spese di lite

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del