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Ordinanza — n. 29198/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding late notice retention request after pensionable age retirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29198/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the appeal filed by a public employee against the dismissal of his claim for a substitute notice pay. The court held that the employee's request to remain in service was invalid due to late submission, rendering the subsequent de facto continuation of employment without legal title. Consequently, the employer's right to terminate the relationship upon reaching pensionable age was upheld, and the employee was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 1; Art. 72, comma 7 e 8, d.lgs. n. 503/1992: The statutory deadlines for submitting a request to remain in service are mandatory; a late request is invalid, and the employer may terminate the relationship at any time if no valid title exists for its continuation.

Parole chiave

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public employment law substitute notice pay mandatory time limits pensionable age retirement invalid late request de facto employment termination without title estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 1, d.lgs. n. 503/1992
Art. 72, comma 7, d.l. n. 112/2008
503/1992, come modificato dall'art. 72, comma 7, d.l. n. 112/2008, conv.
Art. 72, comma 8, d.l. n. 112/2008
503/1992, come modificato dall'art. 72, comma 7, di.
Art. 72, comma 8, I. n. 133/2008
503/1992, come modificato dall'art. 72, comma 7, di.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 22794-2016 proposto da: BONO SALVATORE GIUSEPPE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 41, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO MARIA SEPIACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO TURTURICI; - ricorrente - contro 2022 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO, in persona 1783 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA, 27, presso lo studio dell'avvocato SANDRO D'ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ALESSANDRO PIETRO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 315/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/04/2016 R.G.N. 227/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 6 aprile 2016, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Sciacca e rigettava la domanda proposta da Salvatore Giuseppe Michele Bono nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a sei mesi a seguito del recesso unilaterale dal rapporto intimato per il raggiungimento da parte del dipendente dell'età pensionabile, nonostante la proposta istanza di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 16 , comma 1, d.lgs. n. 503/1992 ed il proseguimento di fatto del rapporto per un periodo peraltro inferiore al biennio previsto da detta norma; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto ammissibile il gravame proposto dal Bono ma nel merito lo stesso infondato per essere il rapporto automaticamente cessato per effetto del raggiungimento dell'età pensionabile, con conseguente insussistenza del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, restando irrilevante l'istanza di trattenimento in servizio ex art. 16citato, nella specie presentata tardivamente ed invalida, stante il carattere perentorio del termine e la prosecuzione di fatto del rapporto verificatasi sine titulo e legittimamente interrotta dall'Azienda sanitaria datrice, previa proroga del rapporto a copertura del decorso periodo di impiego di fatto; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Bono, affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l'Azienda sanitaria; - che il ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 1, d.lgs. n. 503/1992, come modificato dall'art. 72, comma 7, di. n. 112/2008, conv. in I. n. 133/2008 e 72, comma 8, del medesimo decreto 112/2008, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine alla tardività dell'istanza di trattenimento in servizio e dell'inconfigurabilità del suo accoglimento per facta concludentia, contrastando ciò con il disposto dell'art. 72, comma 8, d.l. n. 112/2008, nella formulazione di cui alla legge di conversione del predetto decreto, n. 133/2008, in base al quale, una volta superati i nn•n•n.,.. z.,t, termini fissati dal comma precedente per la presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio, sarebbero comunque stati fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008 e quelli disposti con riferimento alle domande presentate nei sei mesi successivi alla medesima data; che con i motivi dal secondo al quarto il ricorrente formula in via gradata ulteriori censure tutte subordinate al mancato accoglimento del primo motivo e ciascuna all'altra ed, in particolare, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 1, d.lgs. n. 503/1992, come modificato dall'art. 72, comma 7, d.l. n. 112/2008, conv. in I. n. 133/2008 e 152, comma 2, c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente qualificato come perentorio il termine di cui all'art. 72, comma 7, d.l. n. 112/2008, per essere di norma i termini previsti come ordinatori e per essere quella qualificazione in contrasto con la ratio della norma; con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 1, d.lgs. n. 503/1992, come modificato dall'art. 72, comma 7, d.l. n. 112/2008y on., in 2-I. n. 133/2008 e 2 e 31. n. 241/1990, il , ricorre at r it a logica e giuridica del diniego cui perviene la Corte territoriale rispetto alla prospettazione dell'accoglimento per facta concludentia dell'istanza di trattenimento in servizio, assumendo esser la pronunzia in contrasto con il principio della necessaria adozione a fronte di un procedimento avviato ad istanza di parte di un provvedimento finale, mentre, con il quarto motivo, prospetta un vizio 0~di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e comunque un vizio di motivazione omessa o apparente in relazione all'asserita inconciliabilità in ordine a quanto affermato dalla Corte territoriale circa lo stato del rapporto tra le parti contestualmente dichiarato brytestazdrnente risolto in difetto di valida istanza di trattenimento in servizio s prorogato per effetto della prosecuzione in via di fatto senza alcuna argomentazione esplicativa; o che, con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione la violazione e falsa appli azione degli artt. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008, conv. in I. n. 133/2008 e 39, commap, CCNL per il comparto Sanità- Dirigenza Medica e Veterinaria relativo al quadriennio 1994-1997 ~p con riferimento all'aver la Corte territoriale disconosciuto l'inosservanza dell'obbligo di dare, ai fini del rispetto del periodo di preavviso,» comunicazione del collocamento a riposo per il conséguimento della massima anzianità contributiva, tale essendo l'effettiva ragione dell'intimato recesso, nei sei mesi antecedenti la risoluzione del rapporto; che preliminarmente all'esame dei motivi di impugnazione svolti in questa sede dal ricorrente, appare opportuno precisare i termini della prospettazione posta a fondamento dell'originaria domanda di questi, così potendosi affermare che la pretesa all'indennità sostitutiva del preavviso discende dall'aver configurato la cessazione del rapporto come frutto di un recesso unilaterale dell'Azienda sanitaria datrice intimato in anticipo rispetto al periodo biennale di permanenza in servizio oltre il compimento dell'età pensionabile che e' sarebbe spettato a seguito dell'accoglimento per facta concludentia, con conseguente prosecuzione del rapporto, dell'istanza di trattenimento in servizio presentata oltre i termini di cui all'art. 72, comma 7, d.l. n. 112/2008 ma ne sei mesi successivi all'entrata in vigore del predetto decreto in conformità alla previsione di cui al successivo comma 8 nella formulazione recata dalla legge di conversione del medesimo decreto la n. 133/2008; che appare parimenti opportuno precisare come il diniego i9del diritto all'indennità sostitutiva de preavviso cui approda -f_2( Corte territoriale discenda dalla configurazione della cessazione del rapporto tra le parti come risoluzione automatica per raggiungimento dell'età pensionabile, per quanto la cessazione effettiva del rapporto fosse intervenuta in epoca successiva, per essere il rapporto stesso proseguito solo di fatto, in difetto di qualsiasi titolo, potendo quindi essere interrottoin qualsiasi momento per giungere a corrispondere allo dato di diritto del rapporto stesso, atteso che l'istanza per il trattenimento in servizio, presentata in ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 72, comma 7, d.l. n. 112/2008, risultava invalida ed insuscettibile di accoglimento; che, ciò posto, i cinque motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, dovendo ritenersi aver la Corte territoriale correttamente qualificato come inderogabili i termini posti dall'art. 72, comma 7, d.l. n. 112/2008 per la presentazione della domanda di trattenimento in servizio e limitar& la clausola di salvezza, di cui al successivo comma 8, soltanto alle istanze espressamente accolte nei sei mesi successivi dalle amministrazioni datrici all'esito dell'esame svolto nell'esercizio della propria discrezionalità con approdo ad un provvedimento finale che, se, come nella specie, non è stato di accoglimento, non poteva che essere di diniego, sicché mentre il rapporto, in difetto di valida istanza di trattenimento in servizio, si risolveva di diritto, la prosecuzione intervenuta di fatto risultava priva di titolo, giustificando l'interruzione del rapporto in qualsiasi momento sulla base di una determinazione dell'Azienda sanitaria contestualmente diretta a convalidare il periodo ingiustificatamente decorso in servizio ed a formalizzare la risoluzione di diritto del rapporto già determinatasi all'atto del compimento da parte del ricorrente dell'età pensiona bile; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev