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Ordinanza — n. 29024/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming agricultural contract salary calculation errors and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29024/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Daniela Chiaro's appeal against the Second Instance Court's refusal to increase her agricultural unemployment benefit based on a collective agreement. The lower court correctly determined that the provincial contract's salary base already included the 'third element' and that the applicant's self-certification for fee exemption was invalid for the first instance proceedings. The court ruled that the appeal failed because the lower court's interpretation of the contract was not arbitrary and the procedural defect regarding the income declaration did not justify overturning the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363 c.c.; Art. 49 CCNL; Art. 14 CCP: The Supreme Court dismisses cassation appeals where the lower court's interpretation of a collective labor contract is not arbitrary, even if the appellant proposes a more favorable reading, and rejects fee exemption based on self-certifications made in subsequent procedural stages.

Parole chiave

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agricultural collective agreement unemployment benefit calculation third element salary self-certification validity procedural fee exemption contract interpretation cassation dismissal calcolo dell'indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
49 CCNL del 25.5.2010, il terzo elemento debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, ma hanno piuttosto ritenuto, sulla base di un'interpretazione sistematica condotta ex art. 1363 c.c., che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato nell'art.
Art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010
1362 e 1363 c.c., nonché dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010 e dell'art.
Art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013
Art. 152 disp. att. c.p.c.
l'infondatezza del primo motivo determina l'assorbimento del secondo e del terzo; infondato è, infine, anche il quarto motivo di censura, dovendosi ricordare che dalla previsione di cui all'art. 152 disp.
art. 2 c.p
art. 1363 c.c
49 CCNL del 25.5.2010, il terzo elemento debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, ma hanno piuttosto ritenuto, sulla base di un'interpretazione sistematica condotta ex art. 1363 c.c., che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato nell'art.
art. 152 disp. att. c.p
l'infondatezza del primo motivo determina l'assorbimento del secondo e del terzo; infondato è, infine, anche il quarto motivo di censura, dovendosi ricordare che dalla previsione di cui all'art. 152 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11834 del 2009
Cass. nn. 9950 del 2001, 319 del 2003
Cass. nn. 16284 del 2011 e 21630 del 2013
Cass. n. 5363 del 2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20151-2019 proposto da: CHIARO DANIELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato DOMENICO MESITI; \ - ricorrente contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 3028 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 751/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/01/2019 R.G.N. 534/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 20151/2019 Rilevato che: con sentenza depositata in data 21/12/2018 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palmi che aveva rigettato la domanda di Chiaro Daniela con cui la stessa chiedeva il riconoscimento del proprio diritto ad aver corrisposta l'indennità di disoccupazione agricola spettantele quale operaia a tempo determinato parametrandone il valore salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della medesima provincia, da maggiorarsi del c.d. terzo elemento, nonché del proprio diritto ad aver corrispondentemente accreditata la relativa contribuzione figurativa; la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha disatteso la tesi volta a maggiorare di una percentuale corrispondente al c.d. terzo elemento la retribuzione del contratto provinciale da assumere a base di calcolo dell'anzidetta indennità, ritenendo che il terzo elemento vi fosse già incluso; da ultimo, ha consequenzialmente rilevato l'infondatezza della domanda concernente la rideterminazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione, siccome fondata su presupposti di cui aveva previamente verificato l'inconsistenza, e ha compensato le spese del grado ex art. 2 c.p.c.; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione Chiaro Daniela,' deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria.

L'INPS ha resistito con controricorso; Considerato che Con il primo motivo parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010 e dell'art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento stesso; con il secondo motivo, parte ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 32, I. n. 264/1949, dell'art. 3, d.l. n. 942/1977 (conv. con I. n. 41/1978), e dell'art. 8, I. n. 155/1981, per avere la Corte di merito rigettato la domanda volta alla consequenziale riliquidazione della contribuzione figurativa accreditatale per i periodi di disoccupazione; con il terzo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ingiustamente rigettato l'appello e aver conseguentemente esonerato l'INPS dall'obbligo di rifonderle le spese di lite; con il quarto motivo, parte ricorrente deduce violazione dell'art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il deposito in grado di appello della dichiarazione reddituale non valesse a guadagnarle la compensazione delle spese (anche) del primo grado del giudizio; il primo motivo è infondato posto che, nel motivare il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, i giudici di merito non hanno affatto negato che, giusta la previsione dell'art. 49 CCNL del 25.5.2010, il terzo elemento debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, ma hanno piuttosto ritenuto, sulla base di un'interpretazione sistematica condotta ex art. 1363 c.c., che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato nell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14.3.2013 fosse già comprensiva del terzo elemento, calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato; la denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali (così da ult.

Cass. n. 551 del 2021), per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero dell'omesso esame circa fatti decisivi (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 947 del 1962). nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune ruolo preminente dev'essere assegnato alla regola di cui all'art. 1363 c.c., stante la natura complessa e particolare dell'iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale, ecc. (così, tra le più recenti, Cass.n. 11834 del 2009), nessuna violazione degli anzidetti canoni di ermeneutica può rimproverarsi alla sentenza impugnata; né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in ragione della plausibilità della diversa interpretazione del contratto provinciale propugnata nel ricorso per cassazione, essendosi da tempo chiarito che la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata (così Cass. nn. 9950 del 2001, 319 del 2003 e innumerevoli successive conformi). l'infondatezza del primo motivo determina l'assorbimento del secondo e del terzo; infondato è, infine, anche il quarto motivo di censura, dovendosi ricordare che dalla previsione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., che fa carico alla parte, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo", impegnandosi "a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente", si può bensì ricavare che l' autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche nelle fasi successive, così come pure che l'interessato conserva la facoltà di rendere tale dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni dell'esonero fossero originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio (così Cass. nn. 16284 del 2011 e 21630 del 2013), ma non anche che la dichiarazione resa in grado successivo al primo possa valere a guadagnare alla parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: a tale dichiarazione, infatti, la legge riconnette un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore (così Cass. n. 5363 del 2012 e succ. conf.), segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi, resa palese dal rinvio dell'art. 152 att. c.p.c. ai controlli della Guardia di Finanza di cui all'art. 88, T.U. n. 115/2002; ed è evidente che tale ultima esigenza resterebbe inevitabilmente frustrata laddove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative di un passato non più suscettibile di controllo alcuno; il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma