Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to formally notify the withdrawal act to the opposing counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the written act of withdrawal was not properly notified to the opposing party's legal representative. Although the applicant and her lawyer signed the withdrawal, the formal requirement to notify the Avvocatura Generale dello Stato was not met. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid despite the apparent intent to abandon the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A withdrawal from a cassation appeal requires strict formal notification to the opposing counsel; failure to comply prevents the extinction of the proceedings and renders the appeal inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19619/2017 R.G. proposto da : RICCI PASQUAORIETTA, elettivamente domiciliato in ROMA V. NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato REHO STEFANIA (RHESFN72S67A001T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PISTILLI MASSIMO (PSTMSM65P02M082V) -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 899/2017 depositata il10/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere FRANCESCA SPENA. RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 10 marzo 2017, la Corte d'Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale di Viterbo e— per l'effetto— rigettava la domanda proposta da PASQUAORIETTA RICCI, già dipendente a termine del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR), per la dichiarazione di illegittimità della apposizione del termine ai contratti stipulati negli anni scolastici dal 2007/2008 al 2010/2011, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ed il risarcimento del danno.
2. La Corte territoriale― ricostruita la normativa applicabile e la giurisprudenza intervenuta in materia― osserva va che nella fattispecie di causa la lavoratrice era stata immessa in ruolo nell’anno scolastico 2014/2015 sicchè la stabilizzazione costituiva una misura proporzionata, effettiva ed idonea a sanzionare debitamente l’abusiva reiterazione dei contratti (quand’anche essa fosse ravvisabile). Né d’altro canto la RICCI aveva allegato o provato la sussistenza di un danno ulteriore, non essendo a tal fine idonee le generiche deduzioni contenute nell’atto introduttivo. 3.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza PASQUAORIETTA RICCI, articolato in quattro motivi di censura, cui il MIUR ha opposto difese con controricorso.
4. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione. CONSIDERATO CHE 1. La rinuncia al ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati (che vi appongono il visto), sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.
2. In tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. nr. 17562/2020; Cass. nr. 28524/2018; Cass. nr. 27868/2018; Cass.nr. 26840/2018; Cass. S.U. n.r 3876/2010).
3. Sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato.
4. Le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente; la rinuncia alla decisione del giudizio di cassazione nel caso in cui sulle ragioni di impugnazione questa Corte abbia avuto già modo di pronunciarsi nell'ambito di un diverso procedimento contribuisce, infatti, a rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di legittimità (si veda nello stesso senso Cass. nr.5118/2022).
5. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002; la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d