Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28984/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against public school contract conversion, citing established EU law principles on abuse of fixed-term contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28984/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of claims regarding the conversion of public school teachers' fixed-term contracts to permanent status. The court found that the applicants failed to prove additional damages beyond the existing role admission, which constituted a proportional sanction for contract abuse. Consequently, the court refused to refer questions to the European Court of Justice, relying on prior rulings that exclude compensation when such conversions are not uncertain or unpredictable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360-bis n. 1 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies established case law excluding compensation for the abuse of successive fixed-term contracts in the public sector, provided the conversion to permanent status is not uncertain, unpredictable, or arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
abuse of fixed-term contracts public sector employment conversion to permanent status inadmissible appeal compensation for damages proportional sanction contractual succession contratto d'insegnamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Directive 1999/70/EC
Art. 1, 4, 5, 10, 11 of D.Lgs. 368/2001
107, art. 1, comma 95 e segg., che ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016― articolato in tre fasi― e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art.
Art. 4 of Law 124/1999
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 1 co. 17 L. 228/2012
107, art. 1, comma 95 e segg., che ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016― articolato in tre fasi― e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art.
Art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002
228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.
articolo 2697 cod.civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C-494/17, ROSSATO
Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, nr.24502
(ex aliis, Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, nr.24502 e giurisprudenza ivi citata; Cass.
Cass. n. 2149 del 2014
VI, 17/10/2017, nr.24502 e giurisprudenza ivi citata; Cass. n. 2149 del 2014).
Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315
13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21969/2017 R.G. proposto da : PEDICA LEANDRA, ANTONINI ROSA, GIANNINI VALERIA, BRAVINI LORETTA, BOLDRINI STEFANIA, CASCIANI ANTONELLA, PACELLI PIETRO, OTTAVIANI SIMONA, FEDERICI CRISTINA, FEDERICI LAURA, COSENTINO FRANCA MARIA, BURLA SERENELLA, ANSELMI GUALDO, PETRELLI ROSANNA, DI MARTINO ELISA, SAMBUCI PIER FRANCESCO, FRANZESE CARMINE, SCARSELLETTI CLAUDIO, SBANDI ANNA, CRISTOFORI ELISA, MANZO CONCETTA, CAPONE GIORGIA, CARLETTI VIRGINIA, VESTITA CRISTINA, SEGA DESIREE', BRACHETTA OLETTA, LAMPA MARIA TERESA, PAOLA ANGELO, SATRIANI PATRIZIA, TORRESI LUCIANA, PALLOTTA ERMELINDA, ANDREI ANNA MARIA, GIORGI EDY, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato REHO STEFANIA (RHESFN72S67A001T) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PISTILLI MASSIMO (PSTMSM68T31F839D) -ricorrenti- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1357/2017 depositata i l 15/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere FRANCESCA SPENA. RILEVATO CHE 1.Con sentenza del 15 marzo 2017, la Corte d'Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale di Viterbo e—per l'effetto— rigettava la domanda proposta dalle odierne parti ricorrenti ( e da altri litisconsorti) ― già dipendenti a termine del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) in qualità di docenti o di collaboratori scolastici― p er la dichiarazione di illegittimità della apposizione del termine ai contratti, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ed il risarcimento del danno. 2.La Corte territoriale― ricostruita la normativa applicabile e gli arresti della giurisprudenza intervenuta in materia ― osservava, quanto ai dipendenti odierni ricorrenti, che la intervenuta immissione in ruolo già costituiva una misura proporzionata, effettiva ed idonea a sanzionare l’abuso né, d’altro canto, i lavoratori avevano allegato o provato la sussistenza di un danno ulteriore, non essendo a tal fine idonee le generiche deduzioni contenute nell’atto introduttivo. 3.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i ricorrenti in epigrafe indicati, articolato in quattro motivi di censura, cui il MIUR ha opposto difese con controricorso CONSIDERATO CHE 1.Le parti ricorrenti hanno denunciato: - Con il primo motivo — ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione della direttiva CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’ accordo quadro ad essa allegato nonché degli articoli 1,4,5,10,11 del decreto legislativo nr. 368/2001, anche in combinato disposto con l'articolo 4 della legge 4 giugno 1999 numero 124, per avere la sentenza escluso il risarcimento del danno derivato dall'abuso del contratto a termine in ragione della successiva immissione in ruolo; - Con il secondo motivo — ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.— ancora in relazione alla medesima statuizione, la violazione e/o falsa applicazione della direttiva CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’ accordo quadro ad essa allegato nonchè dell'obbligo derivante dall'articolo 6 della CEDU; - con il terzo motivo — ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione della direttiva CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’ accordo quadro ad essa allegato, del decreto legislativo nr. 368/2001, dell’articolo 2697 cod.civ., per avere la Corte territoriale posto a carico del lavoratore l'onere di dimostrare il danno subito per effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine; - con il quarto motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.—la violazione degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ., per avere il giudice dell'appello compensato le spese di lite laddove, essendovi soccombenza virtuale del MIUR, le spese avrebbe dovuto essere poste a suo carico.

2. La parte ricorrente ha proposto, altresì, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della questione della idoneità dell'intervenuta stabilizzazione a costituire sanzione proporzionata e dissuasiva, in conformità alle prescrizioni della clausola 5 dell'accordo quadro ed, in subordine, di rinvio della decisione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia, investita della medesima questione dalla Corte d'Appello di Trento; 3.Ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’articolo 360 bis nr.1 cod.proc.civ. 4.In relazione ai primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, la pronuncia gravata è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557.

5. Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95 e segg., che ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016― articolato in tre fasi― e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).

6. Si è osservato che seppure la nuova legge non abbia eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine, la stabilizzazione disposta rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del «diritto vivente» (Cass. S.U. sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine. 7.Si è del pari ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare (tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine. 8.Il ricorso non offre argomenti idonei a superare tali consolidati principi.

9. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve essere disattesa, posto che il dubbio sollevato è già stato esaminato dal giudice dell’Unione nella sentenza 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, ROSSATO, nella quale si è chiarito che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per i docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso.

10. Alla luce del suddetto principio, questa Corte nell’arresto del 03/06/2020, nr.10538, ha ribadito il proprio precedente orientamento; alle motivazioni della sentenza si fa rinvio in questa sedeex articolo 118 disp att. cod.proc.civ., condividendole. 11.Quanto alla censura relativa alla disposta compensazione delle spese, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che poichè il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. (ex aliis, Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, nr.24502 e giurisprudenza ivi citata; Cass. n. 2149 del 2014).

12. In conclusione, il ricorso va dichiarato nel complesso inammissibile exarticolo 360 bis nr.1 cod.proc.civ.

13. Non vi è luogo alla refusione delle spese, perché il controricorso del MIUR è tardivo (notifica del ricorso del 15.9.2017; notifica del controricorso in data giovedì 26 ottobre 2017).

14. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a