Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to notify withdrawal acts to the State Attorney's Office.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiffs' acts of withdrawal were not properly notified to the State Attorney's Office as required by law. Although the plaintiffs personally signed the withdrawal documents, the court ruled that without formal notification to the opposing party's legal representative, the process cannot be extinguished. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest rather than on the merits of the public employment contract dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal from a cassation appeal is a unilateral act requiring notification to the opposing party's counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27992-2017 proposto da: LUNGHI ELENA, SOTTILE GIUSEPPA, AMATO DANIELA, DI PAOLA IRENE, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO PISTILLI; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 479/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/05/2017 R.G.N. 1394/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE Oggetto Impiego pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.27992/2017 Cron. Rep. Ud.12/07/2022 CC 1. la Corte d’Appello di Torino, per quel che in questa sede rileva, ha accolto l’appello del Ministero dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Novara ( n. 99/2012) che,nei giudizi riuniti proposti da Elena Lunghi, Daniela Amato, Giuseppa Sottile, Domenica Mariagrazia Falcone, Alessandra Mandato e Daniela Morotti, aveva accertato l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra le parti ed aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato in 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita;
2. la Corte territoriale ha rilevato, quanto alla posizione di Mariagrazia Falcone, che le supplenze avevano riguardato tutte vacanze dell’organico di fatto e, pertanto, sulla base dei principi di diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 ha escluso il carattere abusivo della reiterazione;
3. in relazione alle altre parti appellate la Corte distrettuale ha ritenuto assorbente la circostanza che alla Lunghi fosse stata offerta una chance di stabilizzazione, perché l’originaria ricorrente aveva partecipato con esito negativo al concorso per l’immissione in ruolo indetto nel 2012, e che gli altri appellati fossero stati definitivamente assunti con contratto a tempo indeterminato;
4. ha richiamato il principio, enunciato dalla citata Cass. n. 22552/2016, secondo cui ,l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni ulteriori, diversi rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;
3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Elena Lunghi, Daniela Amato, Giuseppa Sottile e Irene Di Paola sulla base di cinque motivi, ai quali non ha opposto difese il MIUR rimasto intimato;4. in prossimità dell’adunanza camerale tutte le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;
2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va, comunque , apprezzata,perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass.n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);
4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché gli atti di rinuncia, sottoscrittidalle parti p ersonalmente e dal difensore, non risultano notificat i all’Avvocatura Generale dello Stato;
5. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero non si è costituito in giudizio ed è rimasto intimato;
6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile i