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Ordinanza — n. 28842/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in a judgment's operative part regarding which appeal reason was accepted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28842/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted an application to correct a clerical error in its own previous judgment. The original operative section incorrectly stated that the second appeal reason was accepted while the first was rejected, contradicting the court's explicit reasoning that the first reason was meritorious. Consequently, the court ordered the modification of the operative part to accurately reflect that the first reason was accepted and the second rejected.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A clerical error ('lapsus calami') in the operative part of a judgment, which contradicts the court's explicit reasoning, must be corrected to ensure the decision reflects the true intent of the court.

Parole chiave

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clerical error correction lapsus calami operative part modification contradictory reasoning Italian civil procedure Supreme Court ruling judgment amendment errori materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 19683-2020 proposto da: MALVESTUTO ANGELO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE INELLA, MARIA ANTONIETTA DE SANTIS, GIANFRANCO DE CORSO; - ricorrente - contro E - DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO MATTEI;r - controricorrente - avverso la sentenza n. 785/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 05/12/2019 R.G.N. 62/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere Dott/ / / GUGLIELMO CINQUE.

RG 19683/2020 RILEVATO che con istanza, presentata nell'interesse di Malvestuto Angelo, è stata chiesta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 7058/2022, depositata il 3.3.2022, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 19683/2020 lì dove, nel dispositivo, alla pag. 5, è stato scritto "La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo", anziché, come si evince da tutto il contesto del provvedimento, "La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo"; che il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti che nulla hanno opposto;

CONSIDERATO che la procedura richiesta è esperibile perché si verte in un evidente "lapsus calami", non incidente sul contenuto sostanziale della decisione esplicitato nella parte motiva della sentenza dove è stato chiaramente argomentato che era il primo motivo del ricorso per cassazione meritevole di accoglimento mentre il secondo doveva essere rigettato; che, pertanto, in accoglimento della istanza, il suddetto errore va eliminato modificando il dispositivo nei sensi sopra indicati; VISTI gli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ; FISSATA per la correzione dell'errore materiale occorso l'adunanza camerale del 22 giugno 2022;

PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nel dispositivo della sentenza n. 7058/2022, depositata il 3.3.2022, nel senso che, lì dove si legge "La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo", deve invece leggersi ed intendersi "La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo". Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della sentenza. Così deciso in Roma, nella camera d