Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28839/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders costs against withdrawing parties under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28839/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the liquidated plaintiff companies unilaterally withdrew the appeal. Although the defendant, Pau Cinzia, refused to accept the withdrawal, the court ruled that such an act produces binding procedural effects regardless of the opponent's consent. Consequently, the judgment was declared extinct, and the withdrawing companies were ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and renders the contested judgment final, even without the opposing party's acceptance, thereby eliminating the interest in contesting the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings judicial finality litigation costs allocation unilateral renunciation cassation procedure interest in contesting ricorso del personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 306 c.p.c.
ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11033/2019
fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass.
Cass. n. 9611/2016
11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass.
Cass. n. 3971/2015
9611/2016, Cass. n. 3971/2015);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

A, ìJ73(' ORDINANZA sul ricorso 29519/2020 proposto da: AIR ITALY s.p.a. in liquidazione e AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY s.p.a. (AIMFC) in liquidazione, in persona dei loro comuni liquidatori pro tempore, Prof. Enrico Laghi e Dott. Franco Maurizio Lagro, elettivamente domiciliate in Roma al Viale Giulio Cesare, n. 23 presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che le rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro PAU Cinzia, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Flaminia, n. 109, presso lo studio dell'avvocato Sergio GALLEANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 115/2020 della CORTE D'APPELLO di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, Sezione lavoro, depositata il 28.9.2020, R.G. n. 30/2020. RILEVATO che:

1. la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, adita dalle attuali due società ricorrenti, con la sentenza qui oggetto di ricorso, così provvedeva: "rigetta il reclamo proposto da Air Italy spa (già Meridiana Fly spa) e da Air Italy Fleet Management Company spa (già Air Italy spa) avverso la sentenza n. 4/2020 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania nel contraddittorio con Pau Cinzia, della quale accoglie parzialmente l'appello incidentale; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza reclamata che per il resto conferma, condanna le reclamanti al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza ulteriore detrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione; dichiara compensate per 1/4 le spese del giudizio, e condanna alla rifusione dei restanti 3/4 a favore della reclamata che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi C 2.510,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e conclusionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge; quanto al presente grado di giudizio, in complessivi C 1.844,33 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13".2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Air Italy s.p.a. e la Air Italy Fleet Management Company s.p.a. sulla base di quattro motivi, ai quali Pau Cinzia ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale le due società ricorrenti, nel frattempo entrambe poste in liquidazione, hanno notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dagli attuali legali rappresentanti delle ricorrenti e dai difensori di queste ultime;

2. la controricorrente Pau non ha inteso aderire a tale rinuncia;

3. deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);

4. ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Sergio Galleano, dichiaratosi a nticipatario;

5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000.00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, e che distrae in favore del difensore della controricorrente. Così deciso in Roma, nell'Adu