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Decreto — n. 28819/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders costs when double contribution unification is not applicable.

Numero d'incarto Decreto — n. 28819/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinct and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant had waived the appeal, and the court noted the absence of grounds for the double contribution unification fee. Consequently, the court ruled that this exceptional fee does not apply to mere appeals or declarations of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The double contribution unification is an exceptional sanction strictly interpreted and cannot be applied by analogy to cases involving the waiver of an appeal or a declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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double contribution unification procedural costs waiver of appeal strict interpretation procedural extinction Cassation ruling legal fees condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro GROSSI RODOLFO+ALTRI,domiciliati ope legispresso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo FRANCESCHINIS, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 1027/20 della Corte di Appello di Milano depositata il 31.12.2020 N.R.G. 365/2020.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Lorenzo FRANCESCHINIS, dichiaratosi antistatario. Roma, 28 settembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI