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Decreto — n. 28816/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28816/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28816/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro BONO FLAVIO+ALTRI,domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Bartolomeo DANIELE, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 679/2019 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 27.09.2019 N.R.G. 700/2018.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 28816/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 679/2019 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 27.09.2019 N.R.G. 700/2018.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di difesa revoca dell'opposizione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione riduzione delle spese giudiziarie patrocinatore di controparte
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Testo completo

o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro BONO FLAVIO+ALTRI,domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Bartolomeo DANIELE, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 679/2019 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 27.09.2019 N.R.G. 700/2018.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibi le, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore dei controricorrent i , spese liquidate in Euro 2.00 0 ,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Bartolomeo DANIELEantistatario. Roma, 14 settembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI