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Decreto — n. 28814/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28814/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28814/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro NALLI PIERLUIGI e SALAMONE GABRIELE, elettivamente domiciliati in Roma, Via Germanico 107 presso lo studio dell’avvocato Cinzia DE MICHELI, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto CARAPELLE, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 106/2020 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 14.02.2020 N.R.G. 824/2019.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 28814/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 106/2020 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 14.02.2020 N.R.G. 824/2019.

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato riduzione delle spese giudiziarie spese d'esecuzione dispensa dal versamento delle spese spese di gratuito patrocinio
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Testo completo

o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro NALLI PIERLUIGI e SALAMONE GABRIELE, elettivamente domiciliati in Roma, Via Germanico 107 presso lo studio dell’avvocato Cinzia DE MICHELI, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto CARAPELLE, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 106/2020 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 14.02.2020 N.R.G. 824/2019.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanziona toria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Roberto Carapelle antistatario. Roma, 14 settembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI