Italian Supreme Court dismisses appeal regarding automatic conversion of project-based contracts to indefinite-term employment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by an educational institute against a lower court ruling that converted project-based teaching contracts into indefinite-term employment. The lower court found no specific project existed in the contracts, triggering an absolute legal presumption of subordination under Article 69 of Legislative Decree 276/2003. The Court upheld this decision, confirming that the absence of a defined project mandates automatic conversion regardless of the actual autonomous nature of the work performed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 comma 1 D.Lgs. 276/2003; Art. 1 comma 24 L. 92/2012: In the absence of a specific project or program, a contract for coordinated and continuous assistance automatically converts to an indefinite-term employment relationship without further verification of autonomy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 24342-2016 proposto da: TOMA STEFANIA nella qualità di titolare della ditta individuale "Istituto San Marco di Torna Stefania", domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MANLIO FILIPPO ZAMPETTI; - ricorrente - 2022 contro 1 N.R.G.24342/2016 INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato - contro EQUITALIA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 127/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/04/2016 R.G.N. 248/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE: UI 1. la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha accolto l'appello proposto dall'INPS e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione alla cartella di pagamento emessa dall'INPS per contributi, relativi alla posizione di 19 insegnanti, formalmente assunti con contratti di lavoro a progetto, per il periodo 1.4.2005/ 31.5.2009;N.R.G. 24342/2016 • 2. la Corte territoriale ha accertato la mancanza, nei contratti di lavoro, di un progetto, di un programma o di una fase dello stesso sufficientemente specifico, in presenza della descrizione di una attività, quella dìdattìca, perfettamente coincidente con l'oggetto sociale dell'istituto scolastico gestito dall'odierna ricorrente;
3. sul piano interpretativo della normativa di riferimento, la Corte territoriale ha, poi, osservato come l'art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ponesse una presunzione assoluta di subordinazione, in difetto di valido progetto o programma, anche per il periodo antecedente le modifiche introdotte dall'art. 1 della legge nr. 92 del 2012;
4. peraltro, e per completezza, la Corte di appello ha escluso che le risultanze istruttorie dimostrassero il carattere effettivamente autonomo dei rapporti lavorativi in questione; a tale riguardo, ha osservato come la relativa prova, spettante all'opponente-datore di lavoro, non fosse idonea alla dimostrazione dei fatti;
5. avverso tale sentenza Toma Stefania ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi;
6. l'Inps ha depositato procura in calce al ricorso. Equitalia S.p.A. è rimasta intimata DI RITTO CONSIDERATO CHE:
7. con il primo motivo dì ricorso - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, in combinato disposto con l'art. 1, comma 24, della legge nr. 92 del 2012, per non avere la Corte di appello considerato che l'art. 24 cit. avesse natura innovativa e non interpretativa;N.R.G. 24342/2016 8. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 i cod.proc.civ. - è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, in combinato disposto con l'art. 41 Cost., per avere la Corte di appello ritenuto che, in caso di presunzione relativa dì subordinazione, incombesse alla parte che deduce la natura autonoma del rapporto fornire la relativa prova;
9. con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.cìv. - è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L'omissione è riferita a tutti gli elementi, già valutati dal Tribunale, e idonei alla dimostrazione della natura autonoma dei rapporti controversi;
10. il primo motivo è infondato;
11. vero è che l'art. 1, comma 24 e 25, della legge nr. 92 del 2012 (c.d. legge Fornero) circoscrive espressamente, al futuro, l'ambito applicativo della interpretazione ivi stabilita (in motiv., Cass. nr. 28918 del 2021);
12. tuttavia, per giurisprudenza consolidata, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, anche nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, «si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso» (ex plurimis, Cass. n. 17127 del 2016; Cass. n. 12820 del 2016; Cass. n. 9471 del 2019; Cass. nr. 17707 del 2020);
13. si è chiarito (tra le altre, Cass. n. 27543 del 2020), in particolare, che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 cit. contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso N.R.G. 24342/2016 che, al comma 1, sanziona il rapporto dì collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis ( restando priva dì rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria), mentre, al comma 2, disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale dì fatto realizzata tra le parti;
14. di questi principi - cui occorre assicurare continuità in questa sede- ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale che, dunque, non è incorsa nei denunciati errori di diritto;
15. il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili;
16. essi censurano la seconda ratio decidendi, adottata dalla Corte di merito; tuttavia divenuta definitiva la prima e autonoma ragione di decisione, per effetto del rigetto del motivo scrutinato, le censure, anche in ipotesi fondate, non potrebbero mai produrre l'annullamento della sentenza impugnata (in argomento, più di recente, Cass. nr. 13880 del 2020, Cass. nr.6336 del 2022);
17. complessivamente, il ricorso va rigettato;
18. nulla deve provvedersi in ordine alle spese; Equitalia è rimasta intimata e l'INPS non ha svolto sostanziale attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo N.R.G. 24342/2016 unificato, par