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Ordinanza Interlocutoria — n. 28426/2022 — snciv Generato dall'IA

Appeal dismissed; defense lawyer's correction request for cost deduction requires notification to represented client.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28426/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the interlocutory appeal filed by a defense lawyer seeking correction of a lower court judgment to order cost deduction. Although the lawyer had previously requested this remedy, the Court held that because the request concerns the active party represented by the lawyer, the appeal must be notified to that client before any decision is made. Consequently, the Court ordered the lawyer to notify the represented company within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a defense lawyer requests correction of a judgment regarding cost allocation for a represented party, the appeal must be notified to that party before the Court rules on the correction.

Parole chiave

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correction of errors cost allocation defense lawyer notification requirement represented party interlocutory appeal procuratore alle liti spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
articolo 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037
per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi da Cass.
Cass. 10 gennaio 2011, n. 293
16037, seguita poi da Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, e, da ultimo, Cass.
Cass. 17/5/2017, n. 12437
293, e, da ultimo, Cass. 17/5/2017, n. 12437), all'omissione di pronuncia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso (Cass.
Cass. 24/02/2016, n. 3566
12437), all'omissione di pronuncia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso (Cass. 24/02/2016, n. 3566);
Cass., ord. 12 luglio 2011, n. 15346
Cass., ord. 12 luglio 2011, n. 15346; Cass.
Cass. 22/8/2014, n. 18157
15346; Cass. 22/8/2014, n. 18157; Cass.
Cass. 10/2/2016, n. 2691
18157; Cass. 10/2/2016, n. 2691);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12256-2019 proposto da: MONTI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DI PONTE MILVIO N.14, presso lo studio dell'avvocato ARSENIO MAIORANO (c/o Studio legale Reali Sgamma Associati), rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE PACIFICO; - ricorrente - contro MARINA DI CASAMICCIOLA S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO PISANO N. 16, presso lo studio Oggetto R.G.N. 12256/2019 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC dell'avvocato VINCENZO LEOPOLDO, rappresentata e difeso dall'avvocato GAETANO OTTATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1090/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/02/2019 R.G.N. 3029/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. l'avv. Gaetano Ottato, difensore della società Marina di Casamicciola s.r.l. Unipersonale nel giudizio in contraddittorio con Michele Monti, conclusosi con sentenza n. 6495 del 2022, con cui questa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Monti e condannato lo stesso al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;

2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. È stata depositata memoria nell’interesse della società. Considerato che:

4. per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi da Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, e, da ultimo, Cass. 17/5/2017, n. 12437), all'omissione di pronuncia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso (Cass. 24/02/2016, n. 3566);

5. tuttavia, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha esercitato il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (in tali esatti termini, v. Cass., ord. 12 luglio 2011, n. 15346; Cass. 22/8/2014, n. 18157; Cass. 10/2/2016, n. 2691);

6. nella specie, il ricorso è stato proposto dal difensore che ha dichiarato di agire quale procuratore della società Marina di Casamicciola s.r.l. Unipersonale, in forza di procura alle liti presente agli atti del giudizio definito con la sentenza n. 6495/22, ma tale ricorso risulta formato e sottoscritto dal solo procuratore (v. Cass. n. 18157/2014, cit.), sicché permane la necessità che l'atto, prima di ogni altra decisione, sia notificato anche alla parte da lui rappresentata, nel termine reputato congruo come in dispositivo e con riserva, all'esito della verifica dell'ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione.

P.Q.M.

La Corte dispone notificarsi il ricorso alla società Marina di Casamicciola s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; r