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Ordinanza — n. 28422/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on agency contract, ruling no substantial change occurred to justify severance pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28422/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Isabella Nanni against a lower court ruling that denied her severance and agency termination indemnities. Nanni argued that the appellate court erred in finding no substantial change to the agency relationship, which would have triggered statutory indemnities under Italian Civil Code Article 1751. The court held that the lower court correctly excluded the existence of a separate procurement contract, thereby negating the basis for the claimed indemnities and the alleged substantial modification of the original agreement.

Regesto Legislator

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Art. 1751 c.c.; Art. 360, n. 3, c.p.c.: An appeal alleging violation of the right to severance pay due to a substantial change in the agency relationship is inadmissible if the lower court's decision rests on the finding that no such separate relationship or substantial change exists.

Parole chiave

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agency contract substantial change severance indemnity procurement contract appeal admissibility Civil Code 1751 joint liability suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1751 c.c.
5, c.p.c.), per avere la Corte d'appello riformato sul punto la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la debenza di sommea titolo di indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c. e a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
Art. 3, 13, 11 AEC
e CC Jolly s.p.a.;7.tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e, quanto meno, falsa applicazione degli artt.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
(art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte d'Appello ritenuto ammissibile l'appello incidentale proposto tardivamente contro un capo autonomo della sentenza di primo grado; 2.il motivo non è fondato; 3.questa Corte ha di recente ribadito (Cass.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
3, c.p.c.), omesso esame e o messa motivazione su fatti o punti decisivi della controversia(art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte d'Appello ridotto la somma dovuta a titolo di differenze provvigionali liquidata in primo grado a tale titolo;
Art. 5 d. lgs. n. 231/2002
con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. n. 231/2002 e dell’art.
Art. 6 AEC
231/2002 e dell’art. 6 dell'AEC cit.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r.
art. 436 c.p
art. 1748 c.c
con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c.
art. 1751 c.c
5, c.p.c.), per avere la Corte d'appello riformato sul punto la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la debenza di sommea titolo di indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27702/2020
Cass. n. 16368/2014
anche Cass. n. 16368/2014);14.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33981-2018 proposto da: NANNI ISABELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA MATTIOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GRETA FERRONI e dall’avvocato DOMENICO DE FEO; - ricorrente - contro CLEAR CHANNEL ITALY OUTDOOR S.R.L., CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto AGENZIA PROCACCIAMENTO DI AFFARI COLLEGAMNENTO TRA IMPRESE R.G.N. 33981/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 CC domiciliate in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNALISA CAPPIELLO, ARMANDO TURSI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 280/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/05/2018 R.G.N. 708/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.Il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sul ricorso proposto da Isabella Nanni contro Clear Channel Italy Outdoor(CC Italy) s.r.l., in relazione a contratto di agenzia,e Clear Channel Jolly Pubblicità (CC Jolly) s . p . a ., in relazione a incarico di procacciamento di affari, svolte i struttor ia documentale e testimonia le e disposta Consulenza T ecnica d’ U fficio contabile: dichiarava l'unicità del rapporto di agenzia intercorso tra Nanni Isabella, CC Italy s.r.l., CC Jolly s.p.a.; condannava le società convenute in solido a corrispondere alla ricorrente la somma di € 27.902,53 a titolo di residue provvigioni, € 4.132,79 a titolo di indennità di preavviso, €19.990,27 a titolo di indennità ex art . 1751 c.c., detratta la somma di € 1.589,17 già corrisposta, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo; respingeva ogni altra domanda tra le parti; condannava le società convenute in solido alla rifusione del 60% delle spese processuali edel 60% delle spese di CTU nei rapporti interni tra le parti; 2.l'originaria ricorrente proponeva appello per: omessa pronuncia relativamente agli interessi di mora di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 231/2002, omessa pronuncia relativamente all'indennità sostitutiva del preavviso conseguente alle modificazioni di media entità nel periodo 2009/2010, omesso riconoscimento della misura massima dell'indennità di cui all'art.1751 c.c. ed indebita detrazione del F IRR, rigetto della domanda risarcitoria, errata regolazion e delle spese di CTU; 3.le società appellate si costituivano nel giudizio di secondo grado con comparsa di risposta contenente appello incidentale, con cui si denunciava l'erroneità della ritenuta solidarietà passiva ed in via gradata la nullità della CTU; 4.la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e respinto quello principale:respingeva le domande della ricorrente in primo grado nei confronti della s.p.a. (CC Jolly); dichiarava dovuta dal la sola s.r.l. (CC Italy)la somma di € 18.566,55 a titol o di differenze provvigionali, oltre accessori di cui all'art.429 c.p.c., dal dovuto al saldo ; condannava la pregressa predetta preponente alla relativa corresponsione; respingeva le residue domande della ricorrente in primo grado e la condannavaa restituire quanto percepito in più ; compensava le spese del doppio grado di giudizio;poneva a carico dell'appellante principale e della CC Italy s.r.l.le spese di CTU nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni; 5.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Isabella Nanni con sei motivi;

6. resistono con unico controricorso le societ à CC Italy s.r.l. e CC Jolly s.p.a.;7.tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e, quanto meno, falsa applicazione degli artt. 333 e 334 c.p.c., con riferimento agli artt.325 e 327 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte d'Appello ritenuto ammissibile l'appello incidentale proposto tardivamente contro un capo autonomo della sentenza di primo grado; 2.il motivo non è fondato; 3.questa Corte ha di recente ribadito (Cass. n. 3830/2020; v. in precedenza Cass. n. 2026/2012) che è ammissibile, ai sensi dell'art.334 c.p.c., l'impugnazione tardiva e che con l'appello incidentale possono essere proposti motivi anche autonomi rispetto a quelli oggetto dell'appello principale, sempre entro il termine di cui all'art.436 c.p.c., nella specie rispettato; 4.infatti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. n. 14609/2014;conf.

Cass.n. 29593/2018, Cass. n. 36127/2021); 5.dunque, la parte cui sia stata notificata l'impugnazione avversaria è legittimata alla proposizione -nel rito del lavoro non meno che in quello ordinario - della propria impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334, primo comma c.p.c., anche avverso capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dal gravame principale, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, purché sempre nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite per l'impugnazione incidentale; tale orientamento trae fondamento dal principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, principio generale che si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c.; 6.con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1294, 2359 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), omesso esame e omessa motivazione su fatti o punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte d'Appello riformato la sentenza di primo grado che aveva ravvisato un unico centro di imputazione tra le due società in relazione al contratto di agenzia; 7.il motivo è inammissibile;

8. invero, il fenomeno del collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo da cui desumere un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro va verificato in base ad una serie di requisiti (quali l’unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione tra le attività, il coordinamento tecnico ed amministrativo, l’utilizzazione promiscua della prestazione lavorativa da parte delle varie società), il cuiaccertamento, peraltro, è questione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 2014/2022; v. anche, tra le molte in materia, Cass. n. 19023/2017, Cass. n. 269/2017); 9.nel caso di specie, la Corte di merito, in base alle prove raccolte, ha ritenuto dimostrata in fatto l’autonomia e distinzione delle società odierne controricorrenti, e quindi ha escluso la configurabilità di solidarietà passiva di CC Jolly s.p.a. per le differenze provvigionali in favore della ricorrente al cui pagamento è stata condannata CC Italy s.r.l.;

10. con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c. e dell’art. 5 dell'Accordo Economico Collettivo per gli Agenti e rappresentanti del settore commercio in data 18/2/2009 (art. 360, n. 3, c.p.c.), omesso esame e o messa motivazione su fatti o punti decisivi della controversia(art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte d'Appello ridotto la somma dovuta a titolo di differenze provvigionali liquidata in primo grado a tale titolo;

11. con il quarto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c. e dell’art. 3 dell'AEC cit. (art. 360, n. 3, c.p.c.), omesso esame e omessa motivazione su fatti o punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte d'Appello escluso la debenza di qualsiasi indennità di mancato preavviso sulle numerose variazioni di entità del contratto di agenzia per zona o clientela intervenute nel corso del rapporto, questione su cui la sentenza di primo grado non si sarebbe pronunciata;

12. entrambi i motiv i sono inammissibil i ;

13. ess i difetta no di autosufficienza, perché fa nno riferimento alla CTU che però non viene trascritta neppure nelle sue parti essenziali, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulentetecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nelricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. n.19989/2021); analogamente, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamentitecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice “a quo”, ma, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti dellaconsulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 27702/2020; v. anche Cass. n. 16368/2014);14. con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1751 c.c. e degli artt.3, 13, e 11 dell'AEC cit. (art. 360, n. 3, c.p.c.), omesso esame e omessa motivazione su fatti o punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte d'appello riformato sul punto la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la debenza di sommea titolo di indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c. e a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;

15. con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. n. 231/2002 e dell’art. 6 dell'AEC cit. (art. 360, n. 3, c.p.c.), dovendo gli interessi moratori essere calcolati dalla maturazione del diritto e non genericamente dalla mora;

16. entrambi i motivi non sono meritevoli di accoglimento, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della decisione impugnata sui rispettivi punti;

17. il rigetto dell e pretes e a base del quinto motivo, infatti, ferma la mancanza di autosufficienza delle critiche alla CTU, discende dall’esclusione, nel merito, dell’unità dei due rapporti, di agenzia e di procacciamento di affari, intercorsi tra la ricorrentee CC I taly s.r.l., da una parte, e CC J olly s.p.a. , dall’altra ( v . supra , § 6 - 9) , con conseguente esclusione della sussistenza di una variazione di sensibile entità e, qu i ndi , in radice , della debenz a dell’indennità di cui all’art.1751 c.c., nonché del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in caso di proposta novativa accettata con prosecuzione del rapporto(v. p. 5 della sentenza impugnata);

18. parimenti, la questione a base del sesto motivo involge un accertamento di fatto circa il ritardo nel pagamento, che non risulta specificamente dedotto, né viene contrastata l’argomen tazione svolta dalla Corte territoriale secondo cui la ricorrente non avrebbe chiesto gli interessi di mora a norma dell’accordo collettivo (difetto di esercizio della relativa opzione -v. p. 6 della sentenza impugnata );19. il ricorso deve pertanto, stante l’infondatezza o inammissibilità dei motivi dedotti, essere respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza;

20. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo