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Ordinanza — n. 28407/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against labor court ruling on job classification levels for postal worker duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28407/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by a postal worker against the Rome Court of Appeal's decision denying his promotion to a higher job classification. The lower court found that the appellant's duties regarding complaint handling and reimbursement adjustments did not meet the specific criteria for the requested professional or specialist roles under the collective bargaining agreement. The supreme court upheld this decision, emphasizing that the labor court correctly assessed the nature of the work and that the appellant failed to prove the necessary organizational responsibilities or technical expertise required for the higher levels.

Regesto Legislator

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Art. 2103 c.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The labor court's assessment of job classification duties is binding unless there is a complete lack of reasons, an apparent motivation, or an irreconcilable contradiction between statements.

Parole chiave

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job classification levels collective bargaining agreement labor dispute appeal sufficiency of motivation postal worker duties remuneration differences organizational responsibility ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 2103 c.c.
con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
20 CCNL Personale dipendente non dirigente di Poste Italiane (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
20 CCNL Personale dipendente non dirigente di Poste Italiane (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
art. 2103 c.c
con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.
art. 3 Cost
con il terzo motivo deduce violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
art. 36 Cost
e del diritto alla retribuzione proporzionata ex art. 36 Cost.
art. 348-ter c.p
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
art. 360 c.p
20 CCNL Personale dipendente non dirigente di Poste Italiane (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 96 c.p
20617/2018 sull’insufficienza del mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, elemento che può assumere rilievo per escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma che non giustifica di per sé la pronuncia dicompensazione);

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 22232/2016
Cass. S.U. n. 8053/2014
22232/2016), ipotesi non riscontrabile nel caso di specie; nell’assetto giurisprudenziale come delineato da Cass. S.U. n. 8053/2014, che si caratterizza per la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art.
Cass. S.U. n. 6031/1993
il terzo motivo non è fondato, alla luce dell’orientamento consolidato in materia risalente a Cass. S.U. n. 6031/1993; non risultano comunque depositate sentenze passate in giudicato dimostrative dell’assunto del ricorrente;
Cass. n. 11329/2019
Cass. n. 20617/2018
anche Cass. n. 20617/2018 sull’insufficienza del mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, elemento che può assumere rilievo per escludere la responsabilità aggravata ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30954-2018 proposto da: ZOPPI MAURILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato CORRADO GIACCHI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende; Oggetto MANSIONI SUPERIORI QUALIFICA R.G.N. 30954/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1447/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 1913/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1. l a Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le domande proposte da Maurilio Zoppi, dipendente di Poste Italiane S.p.A. con qualifica di Operatore di esercizio - livello D, dirette all’accer tamento del diritto all’inquadramento nel livello A2 - Ruolo Professional (Quadro) o, in subordine, livello B - Ruolo Specialista del CCNL Poste, dal 14/4/2008 per le mansioni svolte dal 14/1/2008 presso l’Ufficio Gestione Reclami Pacchi in Roma ed alla corresponsione delle correlative differenze retributive e contributive;

2. la Corte territoriale ha valutato le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado nel senso che le mansioni svolte concretamente dall'appellante rientravano nel livello di inquadramento, e comunque non in quelle proprie dei livelli A o B rivendicati; ciò in quanto le attività di decisione sui reclami e di modulazione dell'eventuale rimborso avvenivano secondo i parametri stabiliti dalla Carta di qualità dei servizi postali e le Condizioni generali del servizio di Corriere espresso, senza concretarsi in gestione e responsabilità di strutture organizzative di rilievo o in funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la società comportanti attivitàdi studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca, applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza (come richiesto dalla declaratoria contrattuale collettiva per l'inquadramento nel livello A); neppure la Corte di merito ha ritenuto dimostrato il possesso di conoscenze specialistiche o lo svolgimento di funzioni inerenti attività tecnico-specialistiche o di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali (come richiesto per il livello B);

3. Maurilio Zoppi propone ricorso per cassazione con 4 motivi; resiste Poste Italiane S.p.A. con controricorso;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 20 CCNL Personale dipendente non dirigente di Poste Italiane (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), assumendo che le risultanze istruttorie depongono per l’accoglimento delle sue domande;

2. con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per motivazione apparente exart. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sostenendo che le deposizioni testimoniali ed i documenti prodotti dimostrano inoppugnabilmente il know- how specialistico e l'autonomia funzionale e decisionale dell'odierno ricorrente nello svolgimento delle attività lavorative oggetto di causa;

3. con il terzo motivo deduce violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e del diritto alla retribuzione proporzionata ex art. 36 Cost. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per avere alcuni colleghi ottenuto il riconoscimento dell'inquadramento superiore in sede giudiziale;

4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per mancata compensazione delle spese di lite;

5. il ricorso non è fondato: questa Corte si è già pronunciata su controversia speculare (Cass. n. 19530/2018) ed a tale decisione il Collegio intende dare continuità;

6. in primo luogo, non è ammissibile il primo motivo, in quanto finisce con il sollecitare una rivisitazione del merito della controversia non consentita in questa sede; è stato più volte affermato che la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 17097/2010;Cass. n. 12362/2006; Cass. n. 11933/2003);

7. d’altra parte, dall'esame dei profili descritti nella contrattazione collettiva (riportati nelle sentenze di merito) emerge che nel livello "B" ruolo "specialista" rientrano figure professionali esemplificative svolgenti attività diverse e più compiesse rispetto a quelle espletate dall’odierno ricorrente, quali sistemista, analista programmatore, specialista progetti operativi di filiale, ai quali non risulta paragonabile l'operatore addetto alla gestione dei reclami (Cass. n. 19530/2018 cit.); a maggior ragione, come osservato nella sentenza impugnata, le attività svolte dal ricorrente presso l’Ufficio Gestione Reclami Pacchi di Roma non sono riconducibili alla declaratoria del livello A -Quadri;

8. parimenti inammissibile risulta il secondo motivo; infatti, l a Corte d'Appello di Roma ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può concernere esclusivamente la motivazione in fatto, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche; il ricorrente in cassazione, dunque, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf.

Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 8320/2021); ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022); 9.

è stato a ltresì chiarito che l 'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n.4 c.p.c. si verifica nel caso in cui essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U. n. 22232/2016), ipotesi non riscontrabile nel caso di specie; nell’assetto giurisprudenziale come delineato da Cass. S.U. n. 8053/2014, che si caratterizza per la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile in cassazione, nelle forme di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, che si determina, quale vizio processuale (art. 360 n. 4 c.p.c.), allorquando l'anomalia si manifesti come “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, mentre l'aggressione della motivazione nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone una specifica modalità delle critica, rigorosamente articolata attraverso l'indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”;

10. il terzo motivo non è fondato, alla luce dell’orientamento consolidato in materia risalente a Cass. S.U. n. 6031/1993; non risultano comunque depositate sentenze passate in giudicato dimostrative dell’assunto del ricorrente;

11. il quarto motivo non è fondato, perché la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329/2019; v. anche Cass. n. 20617/2018 sull’insufficienza del mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, elemento che può assumere rilievo per escludere la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma che non giustifica di per sé la pronuncia dicompensazione);

12. le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi professionali, in € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult