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Ordinanza — n. 28294/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses pension equalization claim due to five-year prescription period for deferred employer-paid benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28294/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the plaintiffs' appeal against a lower court ruling that rejected their claim for pension equalization. The plaintiffs argued for equitable treatment based on regional regulations, while the opposing party contended that the five-year prescription period for deferred employer-paid benefits had expired. The court upheld the dismissal by applying general civil law principles, ruling that the specific pension equalization regime did not suspend the standard five-year limitation period applicable to such claims.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 2934 c.c.: The right to pension equalization for public employees is subject to a five-year prescription period starting when the right can be asserted, as the specific equalization regime does not create an exception to the general rule for deferred employer-paid benefits.

Parole chiave

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pension equalization prescription period deferred benefits employer paid pension civil code limitation public employees statute of limitations accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 2934, comma 2 c.c.
L.R. Sicilia nr. 6/1997, art. 36
DPR 29 dicembre 1973 nr. 1092
Art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
articolo 2948 cod.civ
10955) secondo cui la prescrizione abbreviata, ai sensi dell’articolo 2948 cod.civ.
art. 1282 cod.civ
articolo 2935 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 agosto 2017 n. 19786
Corte Cost. 27 giugno 2008 n. 234
Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315
13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10363-2016 proposto da: SCOLLO PASQUALE, CREMONA VINCENZO DOMENICO, VALENTI DOMENICO, RAGUSA LUIGI, RIGGIO LO GRASSO GIUSEPPE, PERNA PAOLO, LIMPIDO GIUSEPPA , LIMPIDO MICHELE , LIMPIDO SALVATORE e LIMPIDO MARIA CONCETTA n.q di eredi di LIMPIDO GAETANO, MACAUDA GIOVANNI, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ISABELLA CASALES MANGANO; - ricorrenti - Oggetto Prescrizione ratei di pensione R.G.N. 10363/2016 Cron. Rep.

Ud. 16/06/2022 CC contro ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE (E.A.S. IN LIQIDAZIONE), in persona del Commissario Liquidatore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato, GIUSEPPE CALVO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 930/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/10/2015 R.G.N. 77/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 15 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta dalle attuali parti ricorrenti, tutte già dipendenti dell’ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI- EAS o loro ere di (GIUSEPPA, MICHELE, SALVATORE e MARIA CONCETTA LIMPIDO eredi di GAETANO LIMPIDO) per il riconoscimento del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico, ai sensi del regolamento organico dell’ente, che richiamava la L.R.

SICILIA nr. 6/1997, art.36 (garantendo un trattamento complessivo di quiescenza pari a quello corrisposto ad un dipendente della Regione di pari qualifica ed anzianità). 2.La Corte territoriale confermava la giurisdizione del giudice ordinario per il periodo decorrente dal 1° luglio 1998 ed osservava che per il periodo precedente ― dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 ― la statuizione del Tribunale di difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, era passata in giudicato, in mancanza di impugnazione. 3.Accoglieva la eccezione di prescrizione sollevata dall’ ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI; osservava che dalla natura di retribuzione differita del trattamento pensionistico a carico di EAS derivava la applicabilità del termine quinquennale di prescrizione.

Detto termine risultava decorso per tutte le pretese anteriori al 7 febbraio 2001, quinquennio antecedente alla proposizione del tentativo di conciliazione, in data 7 febbraio 2006.

4. Il giudice dell’appello per il periodo non coperto dalla prescrizione respingeva nel merito la domanda, osservando che, come reiteratamente statuito dalla Corte dei Conti, il regime della perequazione previsto dalla L.R. SICILIA nr. 6/1997 era venuto meno a decorrere dal 1° gennaio 2001 per effetto della entrata in vigore della legge nr. 388/2000, articolo 69, le cui disposizioni avevano carattere di principio generale ed applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. 5.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i ricorrenti in epigrafe indicati, articolato in un unico motivo di censura, cui l’ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI ha resistito con controricorso.CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo i ricorrenti hanno denunciato ― ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ ― la violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 DPR nr. 1092/1973, censurando la statuizione di prescrizione del diritto alle differenze pensionistiche maturate fino al 31.12.2000 (ed aderendo, invece, espressamente alla interpretazione, accolta in sentenza, secondo cui il diritto alla perequazione sarebbevenuto meno dal 1° gennaio 2001). 2.Hanno dedotto che il diritto alla perequazione del trattamento pensionistico è imprescrittibile, ai sensi dell’articolo 5 DPR nr. 1092/1973; la prescrizione quinquennale, nell’assunto delle parti ricorrenti, potrebbe riguardare soltanto i ratei liquidati a seguito della rideterminazione della pensione. 3.Il motivo è infondato. 4.Le parti ricorrenti non possono giovarsi del principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in riferimento al regime previgente al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 38, comma 1, lett. d), n. 2 (ex aliis, Cass. sez.

VI, 03 settembre 2020 nr. 18309; sez. VI 9 febbraio 2016 nr. 2563; sez. VI 03 aprile 2014 nr. 7885; Cass. Sez. un., 25/07/2002, nr. 10955) secondo cui la prescrizione abbreviata, ai sensi dell’articolo 2948 cod.civ. e dell’articolo 129, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, per le «rate di pensione non riscosse» si applica soltanto per i ratei di pensione «liquidi», liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 cod.civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, sicché il pagamento parziale lascia permanere la «illiquidità» del credito, nel senso precisato, per la parte residua ed il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni. 5.Tale regime, infatti, riguarda i trattamenti pensionistici e le prestazioni previdenziali ed assistenziali dovute nel sistema della previdenza ed assistenza obbligatoria ex lege. 6.Del resto, il regime, anche nell’ambito così limitato, non è di applicazione generale.

Per il diritto a pensione dei pubblici dipendenti, ad esempio, ai sensi del DPR 29 dicembre 1973 nr. 1092 («approvazione del testi unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militaridello Stato»), articolo 2, commi uno e due ed articolo 143, il diritto alle rate di pensione si prescrive nel termine di cinque anni, decorrenti «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» e comunque non prima del giorno in cui il provvedimentodi liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato, senza che il differente regime di decorrenza determini un vulnusagli articoli 3 e 38 Cost. (Corte Cost. 27 giugno 2008 nr. 234). 7.Nella specie trattasi di pensione il cui pagamento è a carico dello stesso datore di lavoro sulla base di un regolamento aziendale, sicchè in mancanza di una norma speciale, trova applicazione il generale principio, di cui all’articolo 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

8. Neppure giova alla tesi delle parti ricorrenti la imprescrittibilità del diritto alla pensione, nel regime della previdenza obbligatoria, dovendo essere distinto il diritto in sé, che, se indisponibile, non è soggettoa prescrizione (articolo 2934, comma due cod.civ.) dai ratei della prestazione pensionistica maturati, soggetti, invece, a prescrizione.

9. Per le ragioni che precedono deve essere data in questa sede continuità all’arresto di questa Corte del 9 agosto 2017 nr. 19786 che, in controversia relativa alla perequazione della pensione EAS, ha già respinto un motivo di ricorso sovrapponibile a quello qui in esame.

10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu