Ordinanza — n. 28293/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 23644-2017 proposto da: CUBIOTTI VITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTINA INTERSIMONE; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE Oggetto MANSIONI SUPERIORI R.G.N. 23644/2017 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSANA CLAVELLI, ANTONIA PINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 239/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 03/04/2017 R.G.N. 1112/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 28293/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 23644/2017 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSANA CLAVELLI, ANTONIA PINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 239/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 03/04/2017 R.G.N. 1112/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23644-2017 proposto da: CUBIOTTI VITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTINA INTERSIMONE; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE Oggetto MANSIONI SUPERIORI R.G.N. 23644/2017 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSANA CLAVELLI, ANTONIA PINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 239/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 03/04/2017 R.G.N. 1112/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. Rilevato che 1. la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza del locale Tribunale, rigettava le domande (di differenze retributive per dedotto svolgimento di mansioni superiori e subordinate) proposte da Cubiotti Vita con ricorso del 10 maggio 2011 contro Poste Italiane s.p.a., di cui era stata dipendente;
2. per l a cassazione della sentenza proponeva ricorso la lavoratrice, affidato ad unico articolato motivo; la società resisteva con controricorso;
3. successivamente il procuratore della ricorrente depositava verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto tra le parti il 18/9/2019, riguardante più giudizi pendenti tra le parti, e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese;Considerato che 1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in conseguenza dell'accordo conciliativo tra le parti del giudizio, del quale il procuratore di parte ricorrente ha dato espressamente atto;
2. le spese del giudi zio di legittimità devono essere compensate, in coerenza con quanto convenuto tra le parti nel verbale di conciliazione (specificamente al punto 3 relativamente al presente giudizio);
3. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deci