Ordinanza — n. 28280/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARep. Ud. 13/07/2022 CC DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - nonché contro UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA TOSCANA, UFFICIO XII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SIENA; - intimati - avverso la sentenza n. 935/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2016 R.G.N. 1143/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28280/2022 — snciv · Corte di Cassazione: In prossimità dell’adunanza camerale le ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso. DIRITTO 1. In prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata rinuncia al ricorso. La rinuncia non risulta accettata. La sopravvenuta rituale rinuncia al giudizio - la quale, come è noto, non ha caratterecosiddetto accettizio, che richiede, cioè , per essere produttiva di effetti processuali l'accettazione della controparte, ma solo carattere recettizio ( v., Cass., S.U., n. 4318 del 2020) - impone ladeclaratoria di estinzione del presente giudizio, in virtù dell'art. 391,comma 1, cod. proc. civ.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16197-2017 proposto da: BARATTA ROSANNA O ROSSANA, MUGNOS ENZA, RAPINO ALESSANDRA, BASILE LAURA, TANGANELLI GIULIA, AZZARA' ANNAMARIA, FALISTOCCO BEATRICE, SINATTI DANIELA, SERRAO GENOVEFFA, tutte domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato ANNA BONCOMPAGNI; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E Oggetto IMPIEGO PUBBLICO –PERSONALE SCOLASTICO – DIPLOMATI MAGISTRALI – INSERIMENTO G.A.E R.G.N. 16197/2017 Cron.
Rep. Ud. 13/07/2022 CC DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - nonché contro UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA TOSCANA, UFFICIO XII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SIENA; - intimati - avverso la sentenza n. 935/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2016 R.G.N. 1143/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere Dott.
IRENE TRICOMI. FATTO 1. La Corte d'Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Siena, ha rigettato la domanda dei lavoratori, formulata nei confronti del M.I.U.R. e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, volta ad ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, terza fascia, per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, in relazione al triennio 2014 –2017 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di immissione in ruolo.
2. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, prospettando quattro motivi di impugnazione, resistiti dal Ministero con controricorso;
3. In prossimità dell’adunanza camerale le ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso. DIRITTO 1. In prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata rinuncia al ricorso. La rinuncia non risulta accettata. La sopravvenuta rituale rinuncia al giudizio - la quale, come è noto, non ha caratterecosiddetto accettizio, che richiede, cioè , per essere produttiva di effetti processuali l'accettazione della controparte, ma solo carattere recettizio ( v., Cass., S.U., n. 4318 del 2020) - impone ladeclaratoria di estinzione del presente giudizio, in virtù dell'art. 391,comma 1, cod. proc. civ.
2. La novità, al momento della presentazione del ricorso, della questione giuridica e la complessità della stessa giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
3. Non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 - che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le part