Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by defense counsel with state acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the defense counsel formally withdrew the case with the state's acceptance. The underlying dispute involved public employees seeking equal pay after a government restructuring, which the lower court had rejected based on budgetary constraints. The court ruled that the procedural withdrawal satisfied all legal requirements, rendering the substantive arguments regarding salary parity moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The cassation appeal is extinguished when the defense counsel, holding special power of attorney, formally renounces the appeal and the opposing party accepts the renunciation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13011-2015 proposto da: ANZIANO PATRIZIA, BIGNANI GIACOMO, CARTA LUISA, CIORBA MANUELA, CUCINELLA GIOVANNI, DI VITO ANNA, FARA MARIA TERESA, IACOPUCCI MARZIO, INNAMORATI ROBERTA, MARTELLONI SANDRO, NARDELLA ANTONIETTA, QUARANTA ANTONELLA, RAVIGNANI CLAUDIA, RUZZICONI MERI, SANTILLI FABIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato DORANGELA DI STEFANO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2303/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2014 R.G.N. 2341/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. Oggetto Impiego pubblico Estinzione per rinuncia R.G.N.13011/2015 Cron. Rep. Ud.15/06/2022 CC RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha respinto tutte le domande formulate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri da Patrizia Anziano e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, dipendenti dello Stato in servizio presso la Presidenza ed ivi transitati dal Ministero per i beni e le attività culturali, i quali avevano chiesto l’accertamento del diritto ad essere inquadrati nel ruolo della Presidenza a far tempo dalla data del trasferimento e la conseguente condanna del resistente a corrispondere le differenze retributive derivanti dall’applicazione degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di comparto;
2. la Corte territoriale ha premesso che il passaggio era avvenuto per effetto del riordino delle attribuzioni della Presidenza disposto dal d.l. n. 181/2006, convertito dalla legge n. 233/2006, che, all’art. 1, comma 25, aveva previsto che il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dovesse essere effettuato con modalità tali da garantire l’invarianza della spesa ed al comma successivo aveva precisato che dall’accorpamento non sarebbe derivata alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai dipendenti trasferiti o a quelli dell’amministrazione di destinazione;
3. con d.P.C.M. del 4 maggio 2007, quindi, era stata prevista per il personale interessato dal passaggio la conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento e con il CCNL per il quadriennio 2006/2009 le parti collettive avevano preso atto della impossibilità di operare la piena equiparazione ai dipendenti già in servizio presso la Presidenza, in ragione della insufficienza delle risorse;
4. solo con l’art. 17 della legge n. 183/2010 era stata attuata la piena equiparazione, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2010, poiché le risorse necessarie erano state reperite a partire dall’annualitàin corso;
5. la Corte ha escluso la fondatezza della domanda,sottolineando che la legge inibiva la parificazione del trattamento per motivi di invarianza di spesa,costituzionalmente giustificati, e non sussistevano valide ragioni per ritenere irrazionale o illegittima la disciplina legale e pattizia;
6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Patrizia Anziano e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di otto motivi, ai quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha replicato con tempestivo controricorso;
7. con atto del 12 maggio il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione e la rinuncia è stata accettata dall’Avvocatura Generale dello Stato. CONSIDERATOCHE 1. deve essere dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione perché la rinuncia è stata formulata dal difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., ed è stata accettata dall’Avvocatura Generale dello Stato;
2. l’avvenuta accettazione esime il Collegio dal provvedere sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.;
3. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, perché la disposizione si applica nei soli casi, tipici, del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica(Cass. n. 6888 del 2015).
P.Q.M.
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