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Ordinanza — n. 28238/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses labor appeal for using wrong remedy and missing opposition phase in Fornero trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28238/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the labor worker's appeal inadmissible because she filed an appeal instead of the required opposition against a summary order. The court found that under the Fornero reform, the first degree of jurisdiction is bifasical, making the opposition the exclusive remedy for summary orders unless a full trial occurs. Consequently, the court rejected the claim for wrongful dismissal and ordered the worker to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 51 L. 92/2012; Art. 360 c.p.c.: In the bifasical summary trial under the Fornero reform, the opposition is the exclusive remedy against summary orders, rendering an appeal inadmissible.

Parole chiave

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Fornero reform bifasical trial summary order opposition remedy inadmissible appeal labor dispute procedural deadline domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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L. 92/2012
fase sommaria del rito introdotto dalla L. 92/2012, era stata rigettata l'impugnazione del dedotto licenziamento verbale del 31/8/2016;
Art. 1 comma 51 L. 92/2012
92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. 19552/2016 e successive conformi; cfr.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
92/2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 18 L. 300/1970
92/2012 e dell’art. 18 L. 300/1970, in relazione all'art.
Art. 19 D.Lgs. 81/2015
92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. 19552/2016 e successive conformi; cfr.
Art. 2103 c.c.
art. 93 c.p
il ricorso deve pertanto essere respi nto, con regolazione delle spese del grado secondo il regime di soccombenza (non risulta richiesta di distrazione formulata dal difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.), nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali;

Giurisprudenza citata

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Cass. 19552/2016
92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. 19552/2016 e successive conformi; cfr.
Cass. 21720/2018
altresì Cass. 21720/2018, 2364/2020, 10133/2014 sull’inammissibilità dell’appello in luogo del reclamo); il passaggio in giudicato dell’ordinanza resa in esito alla fase sommaria può verificarsi in caso di omessa opposizione (Cass.
Cass. 2364/2020
Cass. 10133/2014
Cass. 19674/2014
Cass. 8467/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12909-2019 proposto da: ASHEPET FOSCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 416, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CLEMENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCIS BRANDOLINI LOUM; - ricorrente - contro AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI UGANDA IN ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO Oggetto RECLAMO LEGGE N. 92 DEL 2012 – LIMITI DI AMMISSIBILITA’ R.G.N. 12909/2019 Cron. Rep. Ud. 27/04/2022 CC RIBOTY n. 23, presso lo studio dell'avvocato VALERIA GERACE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 803/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2019 R.G.N. 1860/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1. la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Fosca Ashepet contro l'Ambasciata della Repubblica dell'Uganda in Italia avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma con la quale, all'esito della cd. fase sommaria del rito introdotto dalla L. 92/2012, era stata rigettata l'impugnazione del dedotto licenziamento verbale del 31/8/2016;

2. la Corte è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità per due ragioni, la prima collegata alla tardività del reclamo (oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione da parte del difensore dell'ambasciata ai procuratori della lavoratrice), la seconda all'omissione della fase di opposizione (prevista dalla legge come necessaria fase a cognizione piena del giudizio di primo grado a composizione bifasicain materia);

3. avverso la predetta sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;4. ha resistito con controricorso la Repubblica dell’Uganda rappresentata in Italia dall’Ambasciatore pro-tempore; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce erronea e falsa applicazione della L. 53/1994 e dell’art. 1, comma 58, L. 92/2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la notifica dell'ordinanza del Tribunale effettuata dall'Ambasciata non sarebbe stata valida ai fini del termine breve per l'impugnazione 2. con il secondo motivo, parte ricorrente deduce erronea e falsa applicazione della L. 92/2012 e dell’art. 18 L. 300/1970, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere correttamente proposto “appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma non reclamata”, essendo a ciò facoltizzata dalla legge, “utilizzando il termine lungo per il passaggio in cosa giudicata”;

3. con il terzo motivo, parte ricorrente deduce erronea e falsa applicazione dell’art. 19 D. Lgs. 81/2015 e dell’art.2103 c.c., L. 92/2012 e dell’art. 18 L. 300/1970, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere fondate le ragioni di merito della lavoratrice in relazione all’illegittimità del recesso;

4. deve essere p reliminarmente esaminato, per il suo rilievo assorbente, il secondo motivo del ricorso;

5. secondo costante giurisprudenza di questa Corte, n el rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. 19552/2016 e successive conformi; cfr. altresì Cass. 21720/2018, 2364/2020, 10133/2014 sull’inammissibilità dell’appello in luogo del reclamo); il passaggio in giudicato dell’ordinanza resa in esito alla fase sommaria può verificarsi in caso di omessa opposizione (Cass. 19674/2014), ma ciò non significa che tale provvedimento sia assimilabile a sentenza (essendo del tutto diverso il caso, esaminato da Cass. 8467/2017, di unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado); d’altra parte, l’utilizzo del termine “può” nel testo del comma 51 dell’art.1 della L.92/2012, in riferimento alla possibilità di proporre opposizione contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 significa che l’impugnazione è facoltativa, non certo che il mezzo di impugnazione prescritto dalla legge possa esser sostituito da un altro scelto dalla parte;

6. rimangono assorbiti gli ulteriori motivi, per l’inammissibilità a monte del mezzo di impugnazione esperito innanzi alla Corte d’Appello di Roma e da questa giudicato inammissibile conformemente alla legge;

7. il ricorso deve pertanto essere respi nto, con regolazione delle spese del grado secondo il regime di soccombenza (non risulta richiesta di distrazione formulata dal difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.), nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm