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Ordinanza — n. 28231/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as facts fall within judicial discretion, not legal interpretation, under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28231/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the litigation costs. The appellant argued that the lower court erred in fact-finding regarding the journalists' employment status, claiming the work lacked subordination. The court ruled that such factual assessments belong to the trial judges and do not constitute a legal violation subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the factual findings of the lower court when the dispute concerns the specific circumstances of a case rather than the abstract interpretation of a legal norm.

Parole chiave

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factual assessment judicial discretion cassation inadmissibility employment status subordination test contributi di previdenza professionale credito di contributi rapporto previdenziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 348-ter c.p.c.
nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato in punto di fatto la pronuncia del primo giudice (art. 348-ter, ult.
Art. 1, I. n. 877/1973
2094 e 2128 c.c., dell'art. 1, I. n. 877/1973, degli artt.
Artt. 1362 e 1363 c.c.
877/1973, degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt.
Artt. 2094 e 2128 c.c.
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2128 c.c., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24155 del 2017
Cass. n. 3340 del 2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 28678-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 94, presso lo studio dell'avvocato RENATO VAGNARELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 1091 EDILMOTIVE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENOZZO GOZZOLI, 60, presso lo studio dell'avvocato PIER PAOLO MONTONE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2724/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2016 R.G.N. 3436/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 1°.6.2016, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato a Edimotive s.r.l. di pagare all'INPGI somme per contributi omessi in danno di taluni giornalisti ritenuti lavoratori subordinati; che avverso tale pronuncia l'INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Edimotive s.r.l. ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2128 c.c., dell'art. 1, I. n. 877/1973, degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 1 e 2, CCNL per il settore giornalistico reso erga omnes con d.P.R. n. 153/1961, per avere la Corte di merito ritenuto che l'attività svolta dai giornalisti per i quali era stato richiesto il pagamento dei contributi fosse stata connotata da "indipendenza e assenza di controllo preventivo, con una chiara divisione dei compiti in base alle preferenze espresse [dai giornalisti] e senza esercizio di potere direttivo da parte dei superiori gerarchici", nonché con "un elevato grado di autonomia nella scelta dei luoghi, dei tempi e dei modi della prestazione" (così la sentenza impugnata, debitamente trascritta a pag. 8 del ricorso per cassazione), senza considerare né le peculiarità proprie del lavoro a domicilio che essi rendevano né le prove documentali e testimoniali acquisite al giudizio; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte territoriale ritenuto che i rapporti di lavoro in questione si fossero svolti in regime di autonomia senza tener conto della particolarità delle mansioni svolte e apprestando sul punto una motivazione insufficiente; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di vizio di motivazione circa un punto decisivo per non avere la Corte di merito dato ingresso alle ulteriori prove testimoniali richieste per suffragare i propri assunti; che, con riguardo al primo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019); che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica, pretende in realtà di criticare l'accertamento di fatto in esito al quale i giudici territoriali hanno ritenuto che il compendio probatorio raccolto non consentisse di affermare che la prestazione dei giornalisti per i quali era stato richiesto il pagamento dei contributi si fosse svolta in regime di subordinazione; che il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile; che del pari inammissibili sono il secondo e il terzo motivo, non essendo possibile dedurre in sede di legittimità il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato in punto di fatto la pronuncia del primo giudice (art. 348-ter, ult. co ., c.p.c.); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 4.700,00, di cui C 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.