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Ordinanza — n. 28229/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on labor classification, upholding continued coordination and personal subordination criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28229/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Il Mattino S.p.A. against a lower court's ruling that classified four journalists as collaborators in continued coordination rather than autonomous workers. The appellant argued that the territorial judges incorrectly applied attenuated criteria for parasubordination, but the court found the lower court's factual reconstruction accurate and consistent with established case law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 409 n. 3 c.p.c.; A labor relationship of continued coordination requires continuity of performance, functional connection to the company's organization, and personal subordination, which the lower court correctly applied to the journalists' activities.

Parole chiave

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continued coordination parasubordination personal subordination labor classification journalist employment Cassation appeal litigation costs contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 409 n. 3 c.p.c.
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 409 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5698 del 2002
Cass. n. 5967 del 2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 13696-2016 proposto da: IL MATTINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO e MARCELLO DE LUCA TAMAJO, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA' in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 6- domiciliato in ROMA, VIARELLE MILIZIE 3_41, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che 1o rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7603/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2015 R.G.N. 1090/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 2.12.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da I! Mattino s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare all'INPGI somme per contributi omessi in danno di quattro collaboratori; che avverso tale pronuncia II Mattino s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPGI ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 409 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l'attività svolta dai quattro collaboratori costituisse collaborazione coordinata e continuativa e non invece collaborazione autonoma; che tale censura, in particolare, viene prospettata sia per avere i giudici territoriali avallato la ricostruzione fatta propria dal primo giudice, secondo la quale, nell'ambito dell'attività giornalistica, anche la c.d. parasubordinazione andrebbe individuata con i medesimi criteri c.d. attenuati con cui viene valutata la subordinazione, sia per aver ricostruito in modo parziale i requisiti richiesti per la configurazione del rapporto di parasubordinazione, ciò che avrebbe messo capo ad un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie; che il motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il primo giudice, "indipendentemente dall'espressione di coordinazione attenuata [...] ha 3 k comunque effettuato un'accurata ricostruzione delle vicende per cui è causa" (così pagg. 8-9 della sentenza impugnata), ha poi vagliato il materiale probatorio alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo cui un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. presuppone la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente, la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore, e la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto (così Cass. n. 5698 del 2002, cit. a pag. 9 della sentenza; nello stesso senso, da ult., Cass. n. 5967 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. it Così deciso in Roma,