Cassation court dismisses INPGI appeal claiming trial court erred on evidence and facts regarding journalist status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPGI's appeal against a Rome Court of Appeal decision upholding a lower court's ruling on unpaid contributions and sanctions. The INPGI argued the trial court violated procedural rules by failing to consider an inspection report and ignored decisive facts regarding the nature of the journalists' work. The court dismissed these claims, stating that the trial court's evaluation of evidence and factual findings are within its exclusive discretion and not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The Court of Cassation cannot review the trial court's evaluation of evidence or its factual findings, as these remain within the exclusive discretion of the judge of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 21977-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 1080 EDITORIALE DOMUS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO STANCHI, ANDREA NICOLO' STANCHI, ANNAMARIA PEDRONI; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 8562/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2016 R.G.N. 490/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. R.G. 21977/2016 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato all'attuale parte intimata il pagamento di somme, in favore dell'INPGI, per contributi omessi e sanzioni in riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi con alcuni giornalisti, formalmente assunti come collaboratori autonomi (ma dall'ente ritenuti lavoratori subordinati) e alcuni dipendenti, inquadrati alla stregua del CCNL grafici e assicurati presso l'INPS (ma dall'ente ritenuti giornalisti con vincoli di subordinazione);
2. avverso tale sentenza l'INPGI ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese la S.p.A. Editoriale Domus, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 3. con i motivi di ricorso si deduce violazione degli artt.115,116 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., per non avere la Corte di merito aggiunto, al compendio probatorio valutato, il verbale ispettivo prodotto in giudizio fin dalla fase monitoria (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito omesso di considerare quanto raccolto dagli ispettori verbalizzanti (secondo motivo);
4. il ricorso è da rigettare;
5. con il primo motivo, pur deducendo plurimi profili di censura, si avversa, in effetti, la ricostruzione dei fatti e il riesame del merito come operati dalla Corte territoriale che, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, ha escluso la natura giornalistica delle prestazion4r rese da Frustraci e Verderame e considerato le prestazioni rese dai due impiegati B1 conformi alla declaratorie contrattuali del CCNL grafici ed editoriali, rimarcando gli elementi distintivi tra poligrafico e giornalista; 6. !a censura intende contrapporre la ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte, in particolare prospettante un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, posto che tali aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all'apprezzamento dei fatti, riguardano il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto; diversamente risolvendosi tale motivo di ricorso in un'istanza inammissibile di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e quindi nella richiesta di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità dei giudizio di cassazione;
7. occorre poi ribadire come la valutazione delle risultanze delle prove, giudizio sull'attendibilità dei testi e così la scelta, tra le varie, delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione invoigano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che gli paiano più attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412);
8. in ogni caso, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e dell'art. 2697 cod.civ. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito:
1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o ai di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge;
2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione;
3) abbia invertito gli oneri probatori;
9. in realtà, nessuna di queste tre situazioni è rappresentata nei motivi anzidetti e le relative doglianze sono mal poste e così anche con riferimento al preteso malgoverno delle risultanze istruttorie, in quanto, pur sotto un'intitolazione evocativa dell'art. 360, n. 3 cod.proc.civ., parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui esame, come detto, è per definizione escluso in questa sede di legittimità;
10. il secondo motivo, con il quale si lamenta, in realtà, un asserito vizio della motivazione in punto di fatto, è inammissibile per l'assorbente rilievo che, in virtù del combinato disposto del novellato art. 360, n. 5 cod.proc.civ. e dell'art. 348-ter, commi 4 e 5 cod.proc.civ., il motivo previsto dalifart. 360, n. 5, cod.proc.civ. non è spendibile in ipotesi di doppia pronuncia conforme di merito, come avvenuto nella presente controversia (cfr., fra le tante, Cass.13580/2015);
11. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
12. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art,13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per ii