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Ordinanza — n. 28226/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to prior final judgment and corrects omitted legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28226/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Marco Mariani's appeal against the Milan Court of Appeal's decision regarding unpaid social security contributions. Mariani argued that his business activity was industrial rather than commercial and that the lower court failed to address his request for a milder penalty regime. The court ruled the first ground inadmissible because a prior cassation judgment had already definitively established the commercial nature of the activity, while the second ground was corrected by the court's own reasoning on the presumption of fraudulent intent.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 202, I. n. 662/1996; Art. 49, I. n. 88/1989; Art. 112 c.p.c.: A prior final judgment on a fundamental factual point precludes re-examination in subsequent proceedings, and omitted reasoning is curable if the legal solution remains correct.

Parole chiave

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sopravvenuto giudicato omissione motivazione omissione contributiva intento fraudolento economia processuale art. 384 c.p.c. attività commerciale credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 202, I. n. 662/1996
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 202, I. n. 662/1996, in relazione all'art.
Art. 49, I. n. 88/1989
662/1996, in relazione all'art. 49, I. n. 88/1989, e all'art.
Art. 1, I. n. 192/1998
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 202, I.
Art. 112 c.p.c.
192/1998, per avere la Corte di merito ritenuto che l'attività dell'impresa societaria di cui egli era socio accomandatario fosse di tipo commerciale, invece che riconducibile all'industria o comunque alle attività varie; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 111, comma 2°, Cost.
Art. 4, 384 c.p.c.
662/1996, in relazione all'art. 49, I.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis
art. 112 c.p
192/1998, per avere la Corte di merito ritenuto che l'attività dell'impresa societaria di cui egli era socio accomandatario fosse di tipo commerciale, invece che riconducibile all'industria o comunque alle attività varie; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9159 del 2017
Cass. nn. 25269/2016 e 41895 del 2021
Cass. S.U. n. 2731 del 2017
Cass. n. 28966 del 2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 10596-2016 proposto da: MARIANI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 9, presso lo studio dell'avvocato GERARDO PICICHE', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ATTILIO CUCARI, GRAZIA DAVOLI; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrenti - nonché contro EQUITALIA ESATRI S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 678/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/10/2015 R.G.N. 2535/2011 e 1221/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.10.2015, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Marco Mariani avverso varie cartelle esattoriali con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi alla Gestione Commercianti e dovuti in quanto socio accomandatario di Manifatture COMATEX s.a.s.; che avverso tale pronuncia Marco Mariani ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 202, I. n. 662/1996, in relazione all'art. 49, I. n. 88/1989, e all'art. 1, I. n. 192/1998, per avere la Corte di merito ritenuto che l'attività dell'impresa societaria di cui egli era socio accomandatario fosse di tipo commerciale, invece che riconducibile all'industria o comunque alle attività varie; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sul motivo di appello con cui egli aveva chiesto l'applicazione del più mite regime sanzionatorio dell'omissione contributiva; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici di merito, nel qualificare come commerciale l'attività svolta da Manifatture COMATEX s.a.s., hanno richiamato la propria precedente sentenza n. 167/10, resa tra le medesime parti dell'odierno giudizio, e in specie l'accertamento di fatto ivi condotto circa le modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa (cfr. specialmente pag. 4 della sentenza impugnata); che, essendo l'accertamento contenuto in tale sentenza divenuto definitivo per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'odierno ricorrente nei suoi confronti (cfr.

Cass. n. 9159 del 2017), il primo motivo di censura deve reputarsi inammissibile per sopravvenuto giudicato, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così, tra le più recenti, Cass. nn. 25269/2016 e 41895 del 2021); che, con riguardo al secondo motivo, va ricordato che la mancanza di motivazione su una questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, giacché in tal caso questa Corte, in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2°, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 4 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione anche implicitamente assunta (Cass.

S.U. n. 2731 del 2017); che, nel caso di specie, sebbene la Corte abbia omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento in ordine alla reiezione (implicita) del motivo di appello concernente l'applicazione del più mite regime sanzionatorio dell'omissione contributiva, trattasi di omissione senz'altro suscettibile di correzione ex art. 384 c.p.c. ove si consideri che la sentenza è conforme al consolidato principio di diritto secondo cui l'omessa o infedele denuncia agli enti previdenziali fa senz'altro presumere l'esistenza della volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, gravando sull'obbligato inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento (Cass. n. 28966 del 2011 e succ. conf.); che, non essendo il motivo di appello (per come debitamente trascritto alle pagg. 8-10 del ricorso per cassazione) in alcun modo focalizzato sull'avvenuto assolvimento di tale onere probatorio, il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente INPS, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che si liquidano in C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis