Ordinanza — n. 28222/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso 4062-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, 924 EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro - FRANCO IRENE IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIA DRUSILLA 59, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANACLETO DOLCE, VINCENZO SARNICOLA; - EQUITALIA SUD S.P.A., subentrata alla EQUITALIA POLIS S.P.A., atto di fusione per incorporazione soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Equitalia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIA GRIMALDI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 763/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/07/2015 R.G.N. 200/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 334 cod.proc.civ, art. 334 cod.proc.civ, art. 331 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 28222/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ai sensi dell'art..13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
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seguente ORDINANZA sul ricorso 4062-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, 924 EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro - FRANCO IRENE IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIA DRUSILLA 59, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANACLETO DOLCE, VINCENZO SARNICOLA; - EQUITALIA SUD S.P.A., subentrata alla EQUITALIA POLIS S.P.A., atto di fusione per incorporazione soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Equitalia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIA GRIMALDI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 763/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/07/2015 R.G.N. 200/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. R.G.4062/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.763 del 2015, la Corte di Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile il gravame principale, svolto da Equitalia s.p.a., e inefficace il gravame incidentale, svolto dall'INPS, avverso la pronuncia di prime cure che - nel giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria su alcuni immobili dell'attuale intimata per omissioni contributive azionate con cartelle esattoriale emerse all'esito di visura - aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione del ruolo esattoriale, dichiarato prescritti i crediti portati dalle cartelle esattoriali costituenti titolo per l'iscrizione ipotecaria e nulla la predetta iscrizione, in difetto di preventiva comunicazione;
2. la sentenza di primo grado veniva appellata da Equitalia Sud s.p.a. che deduceva la mancata statuizione sull'eccezione di tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dell'iscrizione a ruolo;
3. l'INPS proponeva appello incidentale per l'affermazione della durata decennaie della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali;
4. la Corte di merito qualificava come opposizione all'esecuzione l'azione proposta dalla contribuente al fine di vedere accertata l'inesistenza del credito, presupposto dell'iscrizione ipotecaria, perché estinto per prescrizione; ribadiva che la domanda in opposizione formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario valeva come mera denuntiatio litis; riteneva che la statuizione del primo giudice, sulla questione di merito - l'estinzione del credito per prescrizione - avrebbe dovuto essere gravata dall'INPS che non aveva interposto autonomo appello ma si era limitato a proporre appello incidentale costituendosi nei giudizio di gravame proposto da Equitalia, quest'ultima non legittimata a interporre gravame avverso la statuizione sull'opposizione all'esecuzione mentre per le questioni riconducibili ad un'opposizione agli atti esecutivi aveva esperito un rimedio inammissibile;
5. conseguentemente, per la Corte di merito, il gravame incidentale dell'INPS, proposto con memoria depositata in data 4.6.2015 avverso sentenza depositata il 23.9.2014, non notificata, andava dichiarato inefficace;
6. avverso tale sentenza l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese adesive Equitalia Sud s.p.a., con controricorso; Franco Irene Immacolata ha resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE 7. con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 334 cod.proc.civ. e 2699 e 2700 cod.civ. e 78 d.P.R. n.602 del 1973, l'INPS censura la sentenza per avere ritenuto - all'esito della deciaratoria di inammissibilità del gravame di Equitalia - la doglianza avverso la statuizione di merito della pretesa, con declaratoria di prescrizione dei diritto ai contributi, proponibile solo dall'INPS in giudizio in cui il concessionario era stato convenuto solo a titolo di denuntiatio litis; assume l'INPS che la Corte ha escluso puramente e semplicemente che potessero essere oggetto d'impugnazione, da parte di Equitalia, questioni attinenti al merito della pretesa senza considerare che il gravame di Equitalia aveva per oggetto l'omessa pronuncia su questione da essa proposta nel giudizio di primo grado - cioè se vi fosse stata impugnazione dell'iscrizione a ruolo e quindi se la prescrizione del diritto, maturata antecedentemente, fosse o meno coperta da giudicato - con interesse all'impugnazione della sentenza, pronunciata in giudizio in cui era chiamata a partecipare, quale litisconsorte processuale, al fine di evitare responsabilità dei concessionario per vizi connessi allo svolgimento della sua attività (inerente l'iscrizione ipotecaria fondata su un credito iscritto a ruolo quando già prescritto); conseguentemente, il gravame del concessionario, legittimato a proporre impugnazione, non poteva ritenersi inammissibile e l'INPS, appellante incidentale, ben poteva proporre l'impugnazione tardiva e dedurre, in cassazione, l'erroneità della pronuncia di inammissibilità (primo motivo);
8. la doglianza di violazione dell'art. 334 cod.proc.civ. è ribadita con il secondo mezzo sul presupposto, pacifico perché risultante dalla sentenza impugnata, che il gravame principale è stato dichiarato inammissibile perchè proposto da chi non ne aveva interesse; che vi era litisconsorzio processuale fra INPS e concessionario; il gravame di Equitalia era dichiarato inammissibile per difetto di una condizione dell'azione - l'appello incidentale dell'INPS non poteva essere dichiarato inammissibile per essere la Corte di merito pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale attraverso l'esame di una condizione dell'azione (legitirnatio ad causam e interesse all'impugnazione) (Cass. n.21990/2015 e 14084/2010); che l'impugnazione indentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale essa aveva prestato acquiescenza e rivesta la forma di impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dalla impugnazione principale , anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale (Cass.,Sez.Un., n. 24627/2007);
9. l'INPS assume, pertanto, di essere stato indotto a richiedere nuovo esame della sua posizione all'esito del gravame principale del concessionario per omessa pronuncia sulla questione sollevata nel giudizio di primo grado, diretta a ottenere l'accertamento che il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione, posto che tutte le questioni inerenti il titolo esecutivo antecedenti alla sua impugnazione, non essendo stato impugnato lo stesso nei termini, erano coperte da giudicato;
10. il ricorso è da rigettare;
11. va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002)„ prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022);
12. nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve ai contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto (incaricato dai creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa");
13. tanto premesso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la legittimazione del solo ente impositore a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva ed Equitalia non legittimata ad interporre gravame avverso la pronuncia di primo grado per dolersi dell'estinzione dei credito per prescrizione, statuizione avverso la quale l'INPS avrebbe dovuto tempestivamente interporre gravame;
14. invero, la parte soccombente deve impugnare la sentenza, entro i termini di legge, perche` l'art. 334 coci.proc.civ., che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata, è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod.proc.civ., mentre la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine per la proposizione del ricorso principale (v., fra tante, Cass.n. 7353 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti);
15. l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (v. Cass. nn. 1120 dei 2014, 20040 del 2015, 12387 dei 2016, 6156 dei 2018, 17614 del 2020) e non può, dunque, consentirsi alla parte di recuperare, mediante il ricorso incidentale tardivo, la possibilità di svolgere un'impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza;
16. la sentenza impugnata che si è conformata ai predetti principi è, pertanto, immune da censure;
17. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, in favore di Franco Irene Immacolata;18. non si provvede alla regolazione delle spese in favore della controricorrente che ha svolto conclusioni adesive al ricorso;
19. ai sensi dell'art..13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta ii ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, in favore di Franco Irene Immacolata, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente