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Sentenza — n. 28188/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against mandatory Cassa Geometri contributions for dual employment status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28188/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected the appeal filed by a geometer against the mandatory contribution assessment by the Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. The lower court upheld the requirement for contributions because the appellant failed to prove his professional activities were exclusively performed in the sole interest of his employer under the collective agreement. The court ruled that the statutory regulations allow the Association to verify income sources and exclude professional status when other exclusive contributory activities exist, a determination supported by the lack of specific contractual evidence regarding the geometer role.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 509/1994; Statuto della Cassa Geometri: The Association's regulations permitting contribution obligations for dual-status professionals are valid, and the burden of proving exclusive professional activity lies with the contributor.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory professional contributions dual employment status Cassa Geometri regulations exclusive professional activity collective agreement role administrative burden of proof statutory autonomy categoria contributiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 d.lgs. n. 509/1994
MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L.
Art. 2697 c.c.
L'attribuzione -ad opera della corte territoriale- di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c.
Art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.Ai sensi de~art. 13, co.
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L.
art. 2697 c.c
L'attribuzione -ad opera della corte territoriale- di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 3642-2020 proposto da: BELLOTTO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI2719 GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio legale BONURA FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA, GIUSEPPE MAllARELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 320/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/07/2019 R.G.N. 130/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 7 luglio 2022 - r.g. 3642/20 - Bellotto Maurizio contro Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti Con sentenza del 23 luglio 2019, la Corte d'appello di Brescia ha rigettato la domanda -proposta dal geometra Bellotto nei confronti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti- per l'annullamento della cartella di pagamento relativa al versamento dei contributi dovuti a seguito di iscrizione d'ufficio del professionista alla Cassa.

In particolare, la corte territoriale, affermato che il novellato art. 5 dello statuto della Cassa non eccedeva i limiti dell'autonomia regolamentare riconosciuta alle casse privatizzate dall'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 né i limiti costituzionali, riteneva legittimo il provvedimento con cui la Cassa aveva previsto tra le ipotesi in cui non era possibile effettuare la cancellazione dalla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo professionale, quella, integrata dalla fattispecie in esame, del geometra dipendente da aziende private; la corte quindi affermava l'obbligo del Bellotto del versamento della contribuzione, essendosi il Bellotto limitato a dedurre di aver svolto attività professionale nell'interesse esclusivo del datore, senza nulla comprovare in ordine all'inquadramento nel ruolo professionale previsto dal contratto collettivo.

Avverso tale sentenza ricorre il Bellotto, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Cassa; la causa è stata rimessa a questa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 5352/22 della Sesta Sezione della Corte; le parti hanno presentato memorie; il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Il primo motivo lamenta violazione di legge in ragione dell' illegittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta dalla Cassa Geometri nei confronti di professionista iscritto a diversa forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di distinta attività di lavoro contestualmente svolta.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge, evidenziando l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio disposta dalla Cassa Geometri nei confronti di professionista non esercente la professione in modo effettivo e continuativo. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. La tesi del contribuente si basa, sostanzialmente, sulla tesi dell'illegittimità dei criteri impositivi applicati dalla CIPAG, per la violazione dei limiti all'autonomia regolamentare tracciata dagli artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994 e dall'art. 3, c. 12, I. 335/1995; e, quindi, per il presunto contrasto delle norme interne dell'Ente (in particolare, art. 5 dello Statuto) con l'art. 22, I. 773/1982, nella parte in cui - a dire del ricorrente - tale disposizione subordinerebbe (a tutt'oggi) l'obbligazione contributiva de qua nei confronti della previdenza di categoria all'accertamento dell'esercizio continuativo della professione di geometra in assenza d'iscrizione ad altra gestione obbligatoria.

Al riguardo, la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Invero, questa Corte ha poi affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.

Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla Cassa è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. Invero, dal momento in cuivgeometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima; l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.

Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.

L'iscrizione del contribuente alla Cassa Geometri è dunque legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

L'attribuzione -ad opera della corte territoriale- di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. (come invece pretenderebbe il ricorrente con il secondo motivo di ricorso), discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. Nel caso, peraltro, rientrante nell'ambito di applicazione della seconda delle delibere su richiamate, la corte territoriale -rilevando, con accertamento di merito qui peraltro non impugnato, il mancato riferimento contrattuale specifico a mansioni di geometra nell'inquadramento del lavoratore da parte dell'impresa datrice- ha sostanzialmente escluso che il lavoratore avesse dimostrato la riconducibilità esclusiva dell'attività di geometra all'attività svolta quale lavoratore subordinato (mentre per altro verso era stato riconosciuto nella sentenza confermata in appello lo svolgimento continuativo da parte del contribuente, in costanza d'iscrizione all'albo, di una posizione gestoria presso società che svolgevano attività oggettivamente collegate alle competenze dei geometri).

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.Ai sensi de~art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processu