Cassation court dismisses appeal against labor inspection fine due to the death of the association's president extinguishing the debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished and dismissed the appeal filed by the Public Assistance Association. The association argued that the lower court incorrectly applied labor law provisions regarding project-based contracts and the presumption of subordination. The court ruled that the death of the association's president, who was the sole obligor under the solidary liability statute, legally extinguished the administrative fine obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 of Legislative Decree 689/1981; In administrative sanction cases, the death of the violating party or the sole obligor solidarily extinguishes the debt, preventing transmission to heirs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 33805-2018 proposto da: PUBBLICA ASSISTENZA CROCE CELESTE GENOVESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANEMILIO GENOVESI; - ricorrente - 2022 contro 1761 MINISTERO DEL LAVORO - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 139/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/05/2018 R.G.N. 482/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Genova con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dall'associazione "Pubblica Assistenza Croce Celeste Genovese" avverso l'ordinanza ingiunzione n. 178/2016 emessa dalla DTL di Genova, per un importo di C 58.529,70, a carico della predetta associazione, in ragione di accertate violazioni derivanti dall'avvenuta riqualificazione di collaborazioni a progetto in rapporti di lavoro subordinato; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'associazione "Pubblica Assistenza Croce Celeste Genovese", affidato a quattro motivi; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova hanno resistito con controricorso; l'associazione ha depositato memoria ed ha allegato documentazione; il P.G. non ha formulato richieste.
Considerato che: con il primo motivo l'associazione ricorrente - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia ritenuto i contratti a progetto non conformi allo schema legale del citato art. 61, attesa, da un lato, la previsione di specifici progetti nell'ambito dei contratti in questione e, dall'altro, l'insussistenza della subordinazione desumibile dal concreto svolgimento dei rapporti; con il secondo motivo - denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto assoluta e non relativa la presunzione di subordinazione prevista dal citato art. 69 - conseguentemente non ammettendo la prova concernente le concrete modalità di svolgimento del rapporto - valendo l'interpretazione fornita dall'art. 1, comma 24, della I. n. 92 del 2012 (secondo cui la mancata individuazione di uno specifico progetto determina la costituzione di un rapporto dì lavoro subordinato a tempo indeterminato) solo con riguardo ai contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012; con il terzo motivo - denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 e/o dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non abbia considerato relativa la presunzione di subordinazione prevista nel comma 1 del citato art. 69, da considerarsi incostituzionale ove interpretato diversamente; con il quarto motivo - denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, lett. d), del d.lgs. n. 81 del 2015 e/o dell'art. 90 della I. n. 398 del 1991 - lamenta che la predetta Corte abbia, da un lato, dichiarato inammissibile il motivo di gravame relativo alla quantificazione delle somme pretese, e, dall'altro, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'apparato sanzionatorio applicato, con riferimento alla previsione di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), del digs. n. 81 del 2015.
Ritenuto che: il decesso del Presidente dell'associazione (risultante dalla documentazione allegata alla memoria) determina l'estinzione dell'obbligazione gravante sull'associazione medesima, quale obbligato solidale ex art. 6 della I. n. 689 del 1981 (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. 5/10/2020, n. 21265, ove è affermato, sulla scorta di Cass, sez. un., 22/09/2017, n. 22082, che «In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale»); ne discende la declaratoria - che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia, come nel caso, documentato - di cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza (cfr., sul punto, Cass. 22/10/2021, n. 29577).
PQM dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della sanzione; nulla sulle spese. Così deciso in Roma nella c