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Ordinanza — n. 28100/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against labor inspectorate, ruling that employees were not truly subordinate due to lack of control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28100/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court partially allowed the appeal, quashing the lower court's decision that rejected the labor dispute. The appellant argued that three individuals lacked the necessary subordination elements like direction and control, while the labor inspectorate contended their presence in the kitchen implied a subordinate relationship. The court found the lower court erred in applying legal standards regarding subordination, noting the absence of decisive factual evidence proving the individuals were under the employer's power.

Regesto Legislator

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Art. 2094 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 2727 c.c.; Art. 2729 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court must rigorously verify the existence of subordination elements; mere presence in a workplace without proof of direction, control, or disciplinary power does not establish a subordinate relationship.

Parole chiave

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labor subordination voluntary service control and direction labor dispute cassation appeal pena statutaria associazione di datori di lavoro rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2094 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Law no. 266 of 1991
Art. 360, first paragraph, items 3 and 5, c.p.c.
266 del 1991 e, quindi, dei principi in tema di rapporto dì lavoro subordinato e di discrimine con il rapporto di lavoro volontario gratuito, in relazione all'art. 360, primo comma, nn.
artt. 2094 c.c
Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 2697 c.c., 2727 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9/12/2021, n. 39169
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 32415-2018 proposto da: SERVIDEI ALESSANDRO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della ditta UN PUNTO MACROBIOTICO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO LUZI; - ricorrente - 2022 contro 1759 ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DIREZIONE TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 73/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 35/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello proposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro avverso la pronunzia del Tribunale di Ascoli Piceno, è stato rigettato il ricorso in opposizione, presentato da Alessandro Servidei, in proprio e quale legale rapp.te della ditta "Un Punto Macrobiotico", per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 311 dell'8 aprile 2012, per un importo di C 98.655,16, in ragione di violazioni varie emerse a seguito dell'accertata sussistenza di rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra la predetta ditta ed alcuni soci; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso - notificato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Ascoli Piceno nonché alla Direzione Territoriale del Lavoro della stessa città - Alessandro Servidei, in proprio e quale legale rapp.te de "Un punto macrobiotico", affidato a due motivi, illustrati con memoria; l'Ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c., della I. n. 266 del 1991 e, quindi, dei principi in tema di rapporto dì lavoro subordinato e di discrimine con il rapporto di lavoro volontario gratuito, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché omissione dell'esame di fatti storici principali aventi rilievo decisivo ai fini della risoluzione della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c - si duole, da un lato, che il giudice di appello non abbia fatto corretta applicazione degli articoli citati in relazione alla valutazione dei concetti di eterodirezione e dipendenza, non avendo tenuto in alcuna considerazione l'assenza, nella fattispecie, degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, ossia la sottoposizione del prestatore al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro, e valorizzando elementi deduttivi e presuntivi privi dei caratteri della gravità, precisione e concordanza; lamenta, dall'altro, che il predetto giudice abbia omesso l'esame del fatto storico - quale l'assenza, nella fattispecie, dell'assoggettamento di alcuni collaboratori alle direttive ed ai controlli datoriali - risultante dalle dichiarazioni testimoniali rese nel primo grado di giudizio, costituenti oggetto di discussione tra le parti negli atti processuali (ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, comparsa di costituzione e risposta della DTL, ricorso in appello della DTL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e comparsa di costituzione e risposta del ricorrente in grado di appello) ed aventi carattere decisivo; con il secondo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 149 del 2015 (in vigore dal 24 settembre 2016), in materia di parte sostanziale e rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato Nazionale dei Lavoro, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che, nella fattispecie, la capacità sostanziale e processuale di appellare la sentenza di primo grado era del predetto Ispettorato e non della DTL di Ascoli Piceno, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile sia l'appello proposto dalla DTL sia quello proposto dall'Ispettorato in procedimento avente autonoma iscrizione e poi riunito, in quanto proposto oltre il termine semestrale dal deposito della sentenza di primo grado.

Ritenuto che: il secondo motivo, da trattare con priorità per ragioni logiche, va disatteso, poiché l'appello proposto il 3 febbraio 2017 dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - ritenuto mera reiterazione del gravame proposto dalla DTL, in ragione della successione "ex lege" del predetto Ispettorato nel rapporto processuale costituto dalla DTL, senza necessità di alcun altro adempimento - è stato depositato, contrariamente a quanto affermato in ricorso, entro il termine semestrale dalla data (i.e.: 15 luglio 2016) di pubblicazione della sentenza, tenuto conto della sospensione dei termini in periodo feriale; il primo motivo, contrariamente a quanto ritenuto nel controricorso, non è inammissibile per mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione, poiché esso esprime, nitidamente, due censure esattamente identificabili quanto ai motivi di doglianza in esse rappresentati (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. 9/12/2021, n. 39169, ove è statuito che «In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati»); il motivo in questione è, peraltro, da accogliere, poiché con lo stesso non è contestata la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, bensì, in via prioritaria, la non corretta interpretazione ed applicazione del parametro normativo concernente il requisito della subordinazione - in punto di eterodirezione ed inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale -, ravvisato, nel caso, erroneamente, quanto ai tre nominativi interessati dal verbale ispettivo, nella circostanza che il primo «lavorava regolarmente in cucina fino alle ore 15,00, rispettando la pausa pranzo», il secondo era presente con modalità alternate a pranzo e cena, «e quindi compatibilmente con il lavoro su turni dedotto dall'appellante», il terzo era presente costantemente, «sia pure per un numero di ore inferiore a quello dedotto nel capitolo»; la carenza di ogni altro dato, anche temporale, non consente neppure di dare risalto al richiamato, in sentenza, carattere "tipologicamente" subordinato delle prestazioni rese (cucina o servizio ai tavoli), avuto altresì riguardo alla riconosciuta adesione dei predetti nominativi al circolo culturale, con formale disponibilità a prestazioni di volontariato; né il requisito della subordinazione può essere il mero effetto del ravvisato - sempre in sentenza - contesto di natura imprenditoriale del circolo stesso, anche perché la affermata «assenza di altro personale in grado di fornire all'imprenditore un flusso continuativo di prestazioni necessario alla piena operatività aziendale» costituisce, nel caso, formula vuota, non evincendosi in alcun modo, dalla sentenza in questione, gli elementi da cui tale assenza è stata desunta; la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio d