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Ordinanza — n. 28091/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28091/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28091/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 10947-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE 909 ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro CIAMARRA DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PETRILLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO GULLI', COSTANTINO GULLI'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1082/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/10/2015 R.G.N. 328/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28091/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

Parole chiave

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mantenimento della previdenza riesame della rendita AI premi assicurativi non pagati diritti di previdenza professionale contenzioso dell'assicurazione invalidità responsabilità previdenziale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 10947-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE 909 ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro CIAMARRA DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PETRILLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO GULLI', COSTANTINO GULLI'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1082/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/10/2015 R.G.N. 328/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.10.2015, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Dario Ciamarra avverso due cartelle esattoriali con le quali gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi in favore della Gestione Commercianti, sul presupposto - poi risultato indimostrato nel corso del giudizio - che svolgesse attività lavorativa abituale e prevalente nell'azienda Abruzzi Social Tourist s.r.I.; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Dario Ciamarra ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, I. n. 613/1966, 1 e 2, I. n. 1397/1960 (il primo dei quali come modificato dall'art. 1, commi 203 ss., I. n. 662/1996), e 2082, 2203, 2204, 2205 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito reputato insussistenti i presupposti fattuali per l'iscrizione nella Gestione Commercianti, ancorché l'odierno controricorrente risultasse socio e, per un periodo, anche institore dell'azienda dianzi menzionata; che, come già affermato da questa Corte in fattispecie affatto analoga precorsa inter partes, il motivo è infondato, non potendo la censura dell'INPS attingere l'affermazione dei giudici territoriali secondo cui l'odierno controricorrente non avrebbe svolto, nel periodo cui si riferiscono le cartelle esattoriali opposte, attività lavorativa personale coi caratteri dell'abitualità e della prevalenza all'interno dell'azienda e non potendosi i presupposti dell'iscrizione presso la Gestione commercianti ravvisare nella mera titolarità formale di cariche sociali e/o aziendali (cfr.

Cass. n. 26022 del 2018); che il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 5.200,00, di cui C 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. ItCosì deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23.3.2022. IL PRESIDENTE Umberto Berrino