Decreto — n. 28044/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro DRAGNA LEOLUCA,domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Bartolomeo DANIELE, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 306/2020 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 17.09.2020 N.R.G. 81/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 28044/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 306/2020 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 17.09.2020 N.R.G. 81/2020.
Parole chiave
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o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro DRAGNA LEOLUCA,domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Bartolomeo DANIELE, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 306/2020 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 17.09.2020 N.R.G. 81/2020.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quantotale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile , pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.500,00per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Bartolomeo DANIELE antistatario. Roma,21 settembre 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI