Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify withdrawal of suit to opposing counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff's withdrawal of the suit was not properly notified to the opposing party's legal representative. Although the plaintiff personally signed the withdrawal, the law requires formal notification to the opposing counsel for the process to extinguish. Consequently, the court ruled that the appeal lacked standing due to this procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal requires formal notification to the opposing party's counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19632-2017 proposto da: SAVERI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 381/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/02/2017 R.G.N. 9082/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Oggetto Impiego pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.19632/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC Rilevatoche:
1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma decidendo sull’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei confronti di R.G.N. 19632/2017 Pag.Antonella Saveri, appartenente al personale ATA, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, dichiarava illegittimi i contratti stipulati con decorrenza dall’1/9/2004 e respingeva le altre domande della lavoratrice;
2. la Corte territoriale richiamava i principi affermati da questa Corte nelle sentenze del 18 ottobre 2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerosealtre conformi), e riteneva che, nella fattispecie in esame, i contratti stipulati dalla Saveri, su organico di diritto, oltre il limite temporale dei 36 mesi per l’indizione dei concorsi, fossero illegittimi; riteneva, tuttavia, che l’intervenuta stabilizzazione (prima dell’entrata in vigore della l. 13.7.2015 n. 107) escludesse il risarcimento del danno essendo il conseguimento del posto misura proporzionata e sufficiente a sanzionare l’abuso;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Antonella Saveri con quattro motivi;
4. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso;
5. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». Consideratoche:
1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;
2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);
4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;
5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente nonché dell’oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C-494/17, Rossato, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo; R.G.N. 19632/2017 Pag.6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese