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Ordinanza — n. 27530/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal claiming new cruel facts regarding Niger's condition. The court rejects the claim as it constitutes a factual error rather than a new fact. The decision upholds the lower court's refusal to revoke the administrative order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27530/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the revocation appeal filed by Anza against the Regional Government of Bologna. The appellant argued that the Niger's condition had cruelly worsened after the April 2018 filing, citing new documentary evidence. The court ruled that this alleged worsening does not constitute a factual error under Article 395 of the Code of Civil Procedure but rather a matter of evaluation, thus rejecting the request for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1, legge n. 134/2021: A claim of worsening conditions constitutes a factual error only if it involves the non-existence of a fact, not merely a different evaluation of existing circumstances.

Parole chiave

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revocation appeal factual error new evidence administrative order cruel conditions

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1, legge n. 134/2021
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 dall’art.
art. 395 c.p

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Testo completo

ANZA - ricorrente - contro R.G.N. 9079/2020 - resistente c on mandato - RILEVATO CHE con cui il Tribunale di Bologna aveva respinto l’opposizione CONSIDERATO CHE impugnazione, si chiede la revocazione dell’ordinanza gravata deducendo che “successivamente al deposito del ricorso avvenuto nell’aprile 2018 la Niger è venuta ad aggravarsi in maniera cruenta … come risulta dalla documentazione allegata al presente atto”; l’ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. ntenza è l’effetto di un errore di fatto quando è supposta l’inesistenza di u dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte con l’ordinanza impugnata, piuttosto pretendendo una dell’amministrazione intimata; dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari bis dell’art. 13, comma 1 dall’art. 1, comma 17, della legge n.

P.Q.M.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 dall’art. 1, comma 17, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Così deciso i