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Ordinanza — n. 27338/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to notify withdrawal of lawsuit to opposing counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27338/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's act of withdrawing the lawsuit was not properly notified to the opposing party's legal representative. Although the appellant personally signed the withdrawal, the law requires formal notification to the opposing counsel for the process to terminate. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary procedural validity despite the apparent lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of an appeal is ineffective without formal notification to the opposing party's counsel, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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withdrawal of appeal notification requirements lack of interest procedural inadmissibility unilateral act legal representation cassation procedure integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.
art. 390 cod. proc. civ
l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17562/2020
in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass.
Cass. n. 28524/2018
17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass.
Cass. n. 27868/2018
28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass.n.
Cass. n. 26840/2018
Cass. S.U. n. 3876/2010
26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010) ;
Cass. n. 16305/2016
17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass.
Cass. n. 18528/2016
16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.
Cass. n. 3288/2018
Cass. n. 31732/2018
3288 /2018, Cass. n. 31732/2018; Cass.
Cass. n. 14782/2018
31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25501-2017 proposto da: PEPPONI ENRICA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO n. 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2410/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 6/5/2017R.G.N. 2066/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE’. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Viterbo, ha rigettato integralmente le domande proposte da Enrica Pepponi nei confronti del Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca voltead ottenere: Oggetto Impiego pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.25501/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, in successione, dall’anno scolastico 2000/2001;

b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate;

c) in subordine, il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità;

2. la Corte territoriale, esclusa la possibilità di conversione, ha ritenuto assorbente, ai fini del rigetto dell’impugnazione, la circostanza che la Pepponi fosse stata stabilmente immess a in ruolo ed ha richiamato il principiodi diritto, enunciato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016, secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulter iori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Enrica Pepponi sulla base di quattro motivi, ai qual i ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso;

4. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass.n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010) ;

4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;

5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistenteal momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, Rossato, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo;

6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quel la derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288 /2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interess