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Ordinanza — n. 27337/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to notify withdrawal act to opposing counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27337/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's act of withdrawal was not properly notified to the opposing party's legal representative. Although the appellant personally signed the withdrawal, the law requires formal notification to the opposing counsel for the process to extinguish. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest rather than on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral act of withdrawal from a cassation appeal is ineffective without formal notification to the opposing party's counsel, rendering the appeal inadmissible for lack of interest if such notification is absent.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest notification requirements inadmissible appeal cassation procedure integrazione nell'assicurazione disoccupazione nuova formazione nella stessa professione pagamento continuato del salario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.
art. 390 cod. proc. civ
l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17562/2020
in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass.
Cass. n. 28524/2018
17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass.
Cass. n. 27868/2018
28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass.n.
Cass. n. 26840/2018
Cass. S.U. n. 3876/2010
26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);
Cass. n. 16305/2016
Cass. n. 18528/2016
Cass. n. 3288/2018
Cass. n. 31732/2018
3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass.
Cass. n. 14782/2018
31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
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Ordinanza — n. 34664/2022 — snciv
Italian Court dismisses appeal for lack of interest after plaintiff withdraws, awarding cost compensation.
Ordinanza — n. 20804/2023 — snciv
Court allows teachers' claim for equal seniority calculation under EU Directive despite prior dismissal.
Ordinanza — n. 34982/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs fully compensated for lack of interest in appeal.
Ordinanza — n. 10528/2023 — snciv
Italian Court dismisses appeal regarding illegal fixed-term contract repetition in schools, citing EU law and proportionality.
Ordinanza — n. 10534/2023 — snciv
Italian Court dismisses teachers' appeal regarding illegal fixed-term contract stabilization in schools. The court rejects the claim for damages and confirms the stabilization measure. The court upholds the stabilization of fixed-term contracts in schools as a proportionate measure to sanction EU law violations, rejecting the claim for damages and confirming the stabilization measure as legally justified under existing precedents. The court dismisses the appeal, ruling that the stabilization of fixed-term contracts in schools constitutes a proportionate measure to sanction EU law violations, thereby rejecting the claim for damages and confirming the legal validity of the stabilization measure. The court dismisses the appeal, ruling that the stabilization of fixed-term contracts in schools constitutes a proportionate measure to sanction EU law violations, thereby rejecting the claim for damages and confirming the legal validity of the stabilization measure.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24338-2017 proposto da: BARBATO ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO n. 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1965/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/4/2017R.G.N. 1941/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE’. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Viterbo, ha rigettato integralmente le domande proposte da Anna Barbato, docente, nei confronti del Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca voltead ottenere: Oggetto Impiego pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.24338/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, in successione, dall’anno scolastico 2005/2006;

b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate;

c) il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità;

2. la Corte territoriale, esclusa la possibilità di conversione, ha ritenuto assorbente, ai fini del rigetto dell’impugnazione, la circostanza che la Barbato fosse stata stabilmente immess a in ruolo ed ha richiamato il principiodi diritto, enunciato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016, secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Anna Barbato sulla base di quattro motivi, aiquali ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso;

4. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass.n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);

4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;

5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, Rossato, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo;

6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse(cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305 /2016, Cass. n. 18528 /2016, Cass . n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compe