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Ordinanza — n. 27335/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify withdrawal to the State Attorney's Office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27335/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's act of withdrawal was not properly notified to the State Attorney's Office. Although the appellant personally signed the document, the law requires formal notification to opposing counsel for the withdrawal to take effect. Consequently, the court ruled that the process extinguished due to lack of interest rather than procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal from a cassation appeal requires formal notification to the opposing party's counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible for lack of interest rather than extinguishing the proceedings.

Parole chiave

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withdrawal notification State Attorney's Office lack of interest cassation inadmissibility procedural formalities riabilitazione professionale integrazione nell'assicurazione disoccupazione restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.
art. 390 cod. proc. civ
l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17562/2020
in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass.
Cass. n. 28524/2018
17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass.
Cass. n. 27868/2018
28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass.
Cass. n. 26840/2018
27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass.
Cass. S.U. n. 3876/2010
26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);
Cass. n. 16305/2016
17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass.
Cass. n. 18528/2016
16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.
Cass. n. 3288/2018
18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass.
Cass. n. 31732/2018
3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass.
Cass. n. 14782/2018
31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
Cass. n. 22552/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17369-2017 proposto da: MENICHELLI FIORELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO n. 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona delMinistro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 69/2017della CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il 16/1/2017R.G.N. 551/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Viterbo, ha rigettato integralmente le domande proposte da Fiorella Menichelli nei confronti del Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca voltead ottenere:

a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a Oggetto Impiego pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.17369/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC tempo determinato intercorsi fra le parti,in successione, dall’anno scolastico 2000/2001;

b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate;

c) in subordine il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità;

2. la Corte territoriale, esclusa la possibilità di convertire il contratto, ha ritenuto assorbente, ai fini del rige tto dell’impugnazione, la circostanza che la Menichelli fosse stat a stabilmente immessa in ruolo ed ha richiamato il principio di diritto,enunciato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016 , secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Fiorella Menichelli sulla basedi plurime censure non articolate in motivo di ricorso, al quale ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso allequali ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso ;

4. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);

4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;

5. le spese del giudizio di cassazionepossono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, Rossato, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo;

6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie -per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse ( cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compens