Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify withdrawal to opposing counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's act of withdrawal was not properly notified to the opposing party's legal representative. Although the appellant personally signed the document and requested process extinction, the law requires formal notification to the opposing counsel for the withdrawal to take effect. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary procedural validity despite the appellant's clear intent to abandon the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal from a cassation appeal is ineffective without formal notification to the opposing party's counsel, rendering the appeal inadmissible for lack of interest if such notification is absent.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17372-2017 proposto da: FORMAGGI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO n. 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 70/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/1/2017R.G.N. 4177/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott.
ROBERTO BELLE’. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente la Oggetto Impiego pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.17372/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC sentenza del Tribunale di Viterbo, ha rigettato integralmente le domande propostada Barbara Formaggi nei confronti del Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca voltead ottenere:
a) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, in successione, dall’anno scolastico 2004/2005;
b) la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione della prima supplenza e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate;
c) in subordine il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima reiterazione del contratto a termine, da quantificare in misura pari a venti mensilità;
2. la Corte territoriale, esclusa la possibilità di conversione, ha ritenuto assorbente, ai fini del rigetto dell’impugnazione, la circostanza che la Formaggi fosse statastabilmente immessa in ruolo ed ha richiamato il principio di diritto, enunciato da questa Corte con la sentenza n.22552/2016, secondo cui l’interven uta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Barbara Formaggi sulla base di plurime censure non articolate in motivo di ricorso, al quale ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso;
4. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;
2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);
4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;
5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C-494/17, Rossato, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo;
6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non -come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528 /2016, Cass . n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di int