Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify the withdrawal act to the State Attorney's Office.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's act of withdrawal was not properly notified to the State Attorney's Office as required by law. Although the applicant and her lawyer signed the document, the lack of formal notification meant the procedural requirements for extinguishing the proceedings were not met. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible due to a subsequent lack of interest rather than an original defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal from a cassation appeal requires strict notification to the State Attorney's Office; failure to comply renders the appeal inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25514-2017 proposto da: VIOLANTI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 1324/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2017 R.G.N. 1931/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Oggetto Impiego pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.25514/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC Rilevatoche:
1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma decidendo sull’appello principale proposto da Gina Violanti, docente (v. pag. 1 del ricorso), e su quello incidentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in accoglimento dell’appello del Miur, assorbito l’appello della Violanti, rigettava le domande da quest’ultima proposte; R.G.N. 25514/2017 Pag.la Corte territoriale richiamava i principi affermati da questa Corte nelle sentenzedel 18 ottobre 2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), e riteneva che l’intervenuta stabilizzazione (prima dell’entrata in vigore della l. 13.7.2015 n. 107) escludesse il risarcimento del danno essendo il conseguimento del posto misura proporzionata e sufficiente a sanzionare l’abuso;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Gina Violanti con quattro motivi;
3. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non ha svolto attività difensiva;
5. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». Consideratoche:
1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;
2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);
4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;
5. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché il Ministero non ha svolto attività difensiva ed è rimasto intimato;
6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R . n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella spec ie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
R.G.N. 25514/2017 Pag.La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giu