Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27137/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify withdrawal act to opposing counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27137/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's act of withdrawal was not properly notified to the opposing party's legal representative. Although the applicant personally signed the withdrawal, the law requires formal notification or communication to the opposing counsel for the process to extinguish. Consequently, the appeal was rejected as lacking interest due to this procedural defect, while litigation costs were compensated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal is an unilateral act that does not require the opponent's acceptance, but it must be formally notified to the opposing party or their lawyer; failure to comply renders the withdrawal ineffective for extinguishing the proceedings, leading to inadmissibility based on lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal notification requirements lack of interest cassation inadmissibility litigation costs compensation restituzione delle prestazioni riposo compensativo revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le R.G.N.
art. 390 cod. proc. civ
l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17562/2020
in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass.
Cass. n. 28524/2018
17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass.
Cass. n. 27868/2018
28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass.
Cass. n. 26840/2018
27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass.
Cass. S.U. n. 3876/2010
26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);
Cass. n. 16305/2016
17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass.
Cass. n. 18528/2016
16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.
Cass. n. 3288/2018
18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass.
Cass. n. 31732/2018
3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass.
Cass. n. 14782/2018
31732/2018; Cass. n. 14782/2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17371-2017 proposto da: SARTUCCI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 380/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2017 R.G.N. 1948/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Oggetto Impiego pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.17371/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC Rilevatoche:

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma decidendo sull’appello principale proposto da Franca Sartucci, docente, e su quello incidentale del Ministero R.G.N. 17371/2017 Pag.dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo, dichiarava l’illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti con decorrenza dall’1/9/2004, respingendo le restanti domande della Sartucci;

2. la Corte territoriale richiamava i principi affermati da questa Corte nelle sentenze del 18 ottobre 2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), e riteneva che, nella fattispecie in esame, i contratti stipulati dalla Sartucci dal quarto in poi fossero illegittimi; riteneva, tuttavia, che l’intervenuta stabilizzazione (anteriore alla l. 13.7.2015 n. 107) escludesse il risarcimento del danno essendo il conseguimento del posto misura proporzionata e sufficiente a sanzionare l’abuso;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Franca Sartucci con plurime censure non articolate inmotivi di ricorso;

4. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso;

5. in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia ed ha chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». Consideratoche:

1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);

4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;

5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente nonché dell'oggettiva incertezza interpretativa, ancora sussistente al momento della notifica del ricorso, antecedente alla pronuncia della Corte Ue 8 maggio 2019 in causa C-494/17, Rossato, sull’incidenza dell’avvenuta immissione in ruolo;

6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le R.G.N. 17371/2017 Pag.impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese d