Court dismisses appeal against pension split, ruling continuity of service applies to end-of-service pay calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the State Council's appeal against a lower court ruling that rejected the splitting of a public employee's end-of-service pay. The employee, transferred from one ministry to another, argued for a split calculation based on the new employer's rules, while the lower court found the transfer maintained service continuity. The court upheld the lower court's decision, stating that without specific transitional laws, the entire service period must be considered for the pension calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 L. 454/1999; Art. 13 L. 70/1975: In the absence of specific transitional provisions, the continuity of service established by the transfer of personnel mandates that the entire period of employment be considered for the calculation of end-of-service benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17442-2016 proposto da: CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - C.R.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorren te - contro DE LUCA LIBERATO; - intimato - Oggetto Indennità di anzianità L. nr. 70/1975 Pubblico Impiego R.G.N. 17442/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 8505/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 198/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA.RILEVATO CHE 1.La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva l’opposizione proposta da LIBERATO DE LUCA ― già dipendente dell’ Istituto di Ricerca del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, trasferito dall’1.10.2004 al CRA-CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (in prosieguo: CRA) ―avverso l’ingiunzione notificata dal CRA exarticolo 2 R.D. nr. 639/1910 per la restituzione di parte del trattamento di fine servizio corrisposto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
2. LaCorte territoriale esponeva che il DE LUCA era stato trasferito alle dipendenze del CRA a seguito della soppressione degli Istituti di ricerca del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ed ai sensi dell'articolo 9 legge nr. 454/1999, che prevedeva il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e del profilo e livello acquisiti. 3.Dopo la cessazione dal servizio, il CRA aveva corrisposto un trattamento di fine servizio calcolato ai sensi dell’articolo 13 L. nr. 70/195, salvo poi effettuare un ricalcolo, con la distinzione del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero, per il quale liquidava l'indennità di buonuscita ex D.P.R. nr. 1032/1973, da quello successivo presso l'ente pubblico, per il quale applicava l'articolo 13 L. nr 70/1975. Dalla riliquidazione era derivata un importo del trattamento di fine servizio inferiore a quello già erogato, sicchè con l’ingiunzione il CRA aveva agito per la restituzione dell’eccedenza.
4. La Corte territoriale non condivideva la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto corretto il frazionamento del trattamento di fine servizio. 5.Osservava che l’articolo 9 del D.Lgs.nr. 454/1999, con il quale era stato operato il passaggio del personale al CRA, non conteneva una disciplina transitoria, tanto meno in materia di trattamento di fine servizio. Trovava pertanto applicazione il principio generale secondo cui per la liquidazione dei trattamento di fine servizio occorreva guardare alla legge vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 6.Elementi di riscontro a tale ricostruzione si rinvenivano, secondo il giudice 4 dell’appello, nella giurisprudenza di legittimità relativa al passaggio del personale alle Camere di Commercio dopo la soppressione degli uffici metrici provinciali exD.Lgs. nr. 11 2/1998. 7.Anche a non volere ritenere applicabile al trasferimento la normativa di cui alla legge nr. 554/1988 e del DPR nr. 104/1993, richiamata dal DE LUCA, la disciplina doveva essere rinvenuta nel D.Lgs. nr. 165/2001, che riconduceva nell’ambito dell’articolo 2112 cod.civ. l’ipotesi del passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, sancendo la continuità del rapporto di lavoro, con l’applicazione della disciplina dell’ente di destinazione. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il CREA, già CRA, articolato in un unico motivo di censura, cui l’intimato non ha opposto difese.
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo il CREA ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, L. nr. 554/1988, dell’articolo 9 D.L.gs. 29 ottobre 1999 nr. 454, del D.P.R. nr. 1032/1973 e dell’articolo 13 L. nr. 70/1975. 2.Ha censurato la sentenza impugnata per aver applicato ad una ipotesi di mobilità ex lege principi affermati con riferimento alla mobilità volontaria del personale in esubero, rilevando che nella specie il transito del lavoratore al CRA era avvenuto ai sensi del D.L.gs. nr. 454/1999, articolo 9, e non della L. nr. 554/1988 e del DPR nr. 104/1993. 3.Ha aggiunto che la materia della mobilità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni era stata successivamente disciplinata dall'art. 35 del D.L.gs. n. 29/1993 e che il D.P.C.M attuativo― D.P.C.M. 16/9/1994 n. 716― aveva sancito la applicabilità della normativa previgente solo per i trasferimenti attuati fino a 28 febbraio 1995.
4. Ha precisato che dall’anno 1998 la disciplina dei processi di mobilità era quella poi recepita dagli artt. 31 e ss. del D.L.gs. n. 165/2001 (articolo 43 D.Lgs. nr. 80/1998 ed articolo 72 D.Lgs.nr. 165/2001, prevedenti la abrogazione del DPCM nr. 716/1994), che non prevedeva la tutela riconosciuta dalla Corte territoriale. 5.Da ultimo, l’ente ricorrente ha evidenziato la conformità della propria condotta ai pareri resi dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e dalla AGENZIA DELE ENTRATE.
6. Il ricorso è infondato.
7. La vicenda di causa è disciplinata dal D.Lgs. 29 ottobre 1999 nr. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che, all’articolo 1, haistituito il CONSIGLIO PER LA RICERCA ELA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.
8. Ai sensi dell’articolo 9, comma tre, della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti di organizzazione del CRA (previsti dal precedente articolo 7)è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967) ed il personale è stato trasferito nel ruolo organico del CRA, «mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti».
9. La disciplina legislativa è dunque chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio.
10. La pretesa della amministrazione ricorrente di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI da quello successivo alle dipendenze del CRA (poi CREA)― liquidando per il primo l’inde nnità di buonuscita e per il secondo l’indennità di anzianità― è in contrasto tanto con l’unicità del rapporto di lavoro che con il riconoscimento presso l’ente di destinazione della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del Ministero.
11. In particolare, il riconoscimento della anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolo della indennità di cui all’articolo 13 L. nr.70/1975.12. La statuizione resa è, per quanto esposto, conforme a diritto; restano invece prive di decisività le critiche concernenti il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata a scopo meramente rafforzativo, alla disciplina dei processi di mobilità di cui all’articolo 6 L. nr. 554/1988 ed ad altre ipotesi di mobilità diverse da quella per cui è causa.
13. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione del DE LUCA.
14. Il giudice dell'impugnazione, ove pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assolutoe definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L'Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. PQM LaCorte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par