Court dismisses appeal claiming separation pay should be split between Ministry and CRA service periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by former agricultural ministry employees against a lower court ruling. The employees argued that their separation pay should be calculated by splitting their service time between the Ministry and the new CRA entity. The court held that the legislative transfer of personnel maintained continuity of service and seniority, making the separation pay a single, unified benefit based on total tenure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 3, L. 15 marzo 1997, n. 59; Art. 13, L. 70/1975: The transfer of public employees to a new entity with maintained seniority creates a single employment relationship, precluding the split of separation pay between the former and new employers.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11503-2016 proposto da: CREA, già CRA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, in persona del Direttore generale pro tempore, MINISTERO DELLLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrenti - contro Oggetto Indennità di anzianità L. nr.70/1075 Pubblico Impiego R.G.N. 11503/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC GIULI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ROSANNA SERAFINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro PIERANDREI FERNANDO, BOCCONCELLI CARLA; - intimati - avverso la sentenza n. 7621/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 5776/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA.RILEVATO CHE 1. La Corte d'Appello di Roma,in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da FERNANDO PIERANDREI e FRANCA GIULI― già dipendenti degli Istituti di Ricerca del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, trasferiti dall’1.10.2004 al CRA-CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (in prosieguo: CRA) ― e dichiarava il loro diritto a percepire, a seguito della cessazione dal servizio,un’ unica indennità di anzianità, determinata ai sensi della L. nr. 70/1975, articolo 13.
Dichiarava estinto il giudizio nei confronti di CARLA BOCCONCELLI. 2.LaCorte territoriale esponeva che i lavoratori erano stati trasferiti alle dipendenze del CRA a seguito della soppressione degli Istituti di ricerca del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ed ai sensi dell'articolo 9 legge nr. 454/1999, che prevedeva il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e del profilo professionale e livello acquisiti. 3.Dopo la cessazione dal servizio per sopraggiunti i limiti di età, il CRA aveva attribuito loro un trattamento di fine servizio calcolato ai sensi dell’articolo 13 L. nr. 70/195, salvo poi effettuare un ricalcolo, con la distinzione del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero, per il quale liquidava l'indennità di buonuscita ex D.P.R. nr. 1032/1973, da quello successivo presso l'ente pubblico, per il quale applicava l'articolo 13 L. n.r 70/1975.
Dalla riliquidazione era derivata un importo del trattamento di fine servizio inferiore a quello già erogato,sicché il CRA pretendeva la restituzione dell’eccedenza. 4.La Corte territoriale premetteva che la appellante CARLA BOCCONCELLI aveva rinunciato agli atti ai sensi dell'articolo 306 cod.proc.civ.
5. Sulla vicenda del PIERANDREI era intervenuto il giudicato, in quanto il PIERANDREI aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato dal CRA per il recupero delle somme che assumeva di avere erogato indebitamente e la opposizione era stata accolta dal Tribunale di Roma con sentenza (nr. 6449/2014) divenuta definitiva.
6. Nel merito, non condivideva la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto legittimo il frazionamento del trattamento di fine servizio.7. Osservava che, in mancanza di diverse disposizioni, trovava applicazione la legge vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
8. Elementi di riscontro a tale ricostruzione si rinvenivano nella legge nr. 554/1988, articolo 6, comma quattro, che nel regolare il processi di mobilità tra pubbliche amministrazioni, aveva previsto espressamente la liquidazione di un'unica indennità con apprezzamento della complessiva anzianità di servizio, con salvezza del miglior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento; da ciò si desumeva a contrario che non vi era trascinamento di un trattamento di fine servizio eventualmente deteriore. 9.Peraltro, sarebbe stato incongruo adottare un duplice criterio di calcolo del trattamento di fine servizio, in quanto nel trasferimento presso il CRA il rapporto di lavoro era rimasto unitario.
10. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza il CREA.già CRA ed il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito con controricorso FRANCA GIULI, illustrato con memoria. FERNANDO PIERANDREI e CARLA BOCCONCELLI sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo le amministrazioni ricorrenti hanno denunciato ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, L. nr. 554/1988, dell’articolo 9 D.L.gs. 29 ottobre 1999 nr. 454, del D.P.R. nr. 1032/1973 e dell’articolo 13 L. nr. 70/1975. 2.Hanno censurato la sentenza impugnata per aver applicato ad una ipotesi di mobilità ex lege principi relativi alla mobilità volontaria del personale in esubero, rilevando che nella specie il transito dei lavoratori al CRA era avvenuto ai sensi del D.L.gs. nr. 454/1999 e non della L. nr. 554/1988 e del DPR nr. 104/1993. 3.Hanno aggiunto che la materia della mobilità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni era stata successivamente disciplinata dall'art. 35 del D.L.gs. n. 29/1993 e che il D.P.C.M.attuativo ― D.P.C.M. 16/9/1994 n. 716 ― aveva sancito la applicabilità della normativa previgente solo per i trasferimenti attuati fino alla data del 28 febbraio 1995.
4. Hanno precisato che dall’anno 1998 la disciplina dei processi di mobilità era quella poi recepita dagli artt. 31 e ss. del D.L.gs. n. 165/2001 (articolo 43 D.Lgs nr. 80/1998 ed articolo 72 D.Lgs.nr. 165/2001, prevedenti la abrogazione del DPCM nr. 716/1994), che non prevedeva la tutela riconosciuta dalla Corte territoriale. 5.Da ultimo, gli enti ricorrenti hanno evidenziato la conformità della propria condotta ai pareri resi dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e dalla AGENZIA DELE ENTRATE.
6. In via preliminare deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso in relazione alle posizioni delle parti intimate CARLA BOCCONCELLI e FERNANDO PIERANDREI.
7. Invero la Corte territoriale ha dato atto della avvenuta rinuncia agliatti da parte della BOCCONCELLI, exarticolo 306 cod.proc.civ. (si veda la pagina 2, capoverso terzo, della sentenza impugnata) ed ha dichiarato, in dispositivo, la estinzione del giudizio di appello, con compensazione delle spese.
8. La inammissibilità dell’impugnazione deriva, dunque, dalla mancanza di pertinenza del ricorso in cassazione rispetto ai contenuti della sentenza impugnata.
9. Per la posizione del PIERANDREI, la analoga conclusione di inammissibilità del ricorso deriva dalla mancata impugnazione della statuizione che ha ravvisato una preclusione da giudicato, per essere divenuta definitiva la sentenza del Tribunale, resa in separato giudizio,che aveva accolto la opposizione proposta dal PIERANDREI avverso il decreto ingiuntivo notificato dalla amministrazione per il recupero di quanto, secondo la tesi sostenuta nel presente ricorso, sarebbe stato corrisposto indebitamente.
10. La mancata impugnazione della ratio decidendibasata sulla formazione del giudicato esterno, autonomamente idonea asorreggere la sentenza, rende inammissibile l’odierna censura per difetto di interesse.
11. Nei confronti della controricorrente FRANCA GIULI il ricorso è infondato.12. La vicenda di causa è disciplinata dal D.Lgs. 29 ottobre 1999 nr. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che, all’articolo 1, haistituito il CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA, ente nazionale di ricerca e sperimentazione conpersonalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.
13. Ai sensi dell’articolo 9, comma tre,della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti di organizzazione del CRA (previsti dal precedente articolo 7)è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ( di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967) ed il personale è stato trasferito nel ruolo organico del CRA, «mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti».
14. La disciplina legislativa è dunque chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio.
15. La pretesa delleparti ricorrenti di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI da quello successivo alle dipendenze del CRA (poi CREA)― liquidando per il primo l’indennità di buonuscita e per il secondo l’indennità di anzianità― è in contrasto tanto con l’unicità del rapporto di lavoro che con il riconoscimento presso l’ente di destinazione della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del Ministero.
16. In particolare, ilriconoscimento della anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolo della indennità di cui all’articolo 13 L. nr.70/1975.
17. La statuizione resa è, per quanto esposto, conforme a diritto; restano invece prive di decisività le critiche concernenti il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata a scopo meramente rafforzativo, alla disciplina dei processi di mobilità di cui all’articolo 6 L. nr. 554/1988.18. Il ricorso deve essere, pertanto, nel complesso respinto.
19. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti di CARLA BOCCONCELLI e FERNANDO PIERANDREI, rimasti intimati; nei confronti della controricorrente FRANCA GIULI le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione all’avocato Rosanna Serafini, difensore antistatario.
20. Il giudice dell'impugnazione, ove pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L'Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che l